Giudicato penale e danno erariale: duplum ridotto per lesione d’immagine (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 265 del 03.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità contabile, la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata a seguito di dibattimento fa stato, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell’attribuzione dello stesso al condannato, con efficacia che si estende anche alla quantificazione del danno ove il tema sia stato ampiamente scrutinato nelle pronunce penali. Il danno all’immagine della pubblica amministrazione non presuppone necessariamente il clamor fori, che opera quale mero parametro di consistenza della lesione; la presunzione del duplum prevista dall’art. 1, comma 62, della legge n. 190/2012 è iuris tantum e può essere superata ove il giudice contabile la ritenga sproporzionata rispetto all’offesa effettivamente patita, procedendo a una riduzione in via equitativa ex art. 1226 c.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un militare, già in stato di interdizione legale, per sentirlo condannare al pagamento di complessivi euro 1.021.653,01 a titolo di responsabilità erariale. L’addebito muoveva dalla comunicazione, effettuata ex art. 129 c.p.p., relativa all’avvio dell’azione penale per condotte di truffa militare aggravata e peculato militare, realizzate fra il 1° gennaio 2015 e il 31 marzo 2017 nella qualità di capo della gestione mensa di una stazione elicotteristica.
Il giudice penale militare aveva accertato che il convenuto aveva manipolato la documentazione di rendicontazione dei pasti, facendo figurare un numero superiore a quello reale, con sovrapagamenti all’appaltatrice per euro 282.047,02, e si era appropriato di derrate per euro 246.535,33. Il danno all’immagine era stato quantificato dalla Procura in euro 493.070,66, applicando il criterio del duplum sul valore dei beni sottratti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo dell’efficacia vincolante del giudicato penale. La art. 651 c.p.p. deroga al principio di autonomia tra giudizio penale e giudizio contabile e preclude ogni riconsiderazione degli elementi cristallizzati, compresi le condotte fraudolente e il sottostante atteggiamento doloso. L’accertamento del fatto e dell’elemento soggettivo non è quindi rimesso al giudice erariale.
Sul quantum, la Corte ritiene che la consistenza del depauperamento sia stata ampiamente scrutinata nelle decisioni penali irrevocabili, richiamando la pronuncia della I Sezione giurisdizionale centrale di Appello n. 374/2023. Anche a prescindere dall’estensione del giudicato alla quantificazione, l’esito sarebbe identico per la solidità dell’impianto accusatorio, in forza del principio di circolarità delle prove provenienti da altro processo, evocato dalle pronunce n. 12/2025, n. 45/2024 e n. 113/2025.
L’entità del pregiudizio risulta dimostrata mediante la ricostruzione del perito nominato in sede penale, che ha illustrato le modalità di calcolo dell’ingiusto profitto e del valore delle derrate. Il convenuto, pur nella sostanza ammettendo gli addebiti, non ha offerto alcuna determinazione alternativa del danno. Le censure sull’asserito rancore dei testi e sull’acquisto di beni rifugio non scalfiscono l’attendibilità delle dichiarazioni concordanti né il corredo documentale esaminato dal perito. La Corte osserva anzi che le alterazioni contabili imputabili allo stesso convenuto hanno reso necessaria la stima induttiva, e che la perizia ha espunto dal calcolo tutte le voci dubbiose.
Quanto al danno all’immagine, il Collegio ne afferma la sussistenza nella dimensione interna di propagazione della notizia nella comunità interessata, turbata dall’eco dei reiterati illeciti connessi a un servizio essenziale. Il clamor fori non è elemento costitutivo della fattispecie, ma solo parametro per stabilirne la consistenza. La Corte non condivide però la quantificazione secondo il duplum, reputandola sproporzionata per la mancata diffusione mediatica e per il ruolo non apicale del responsabile, e ritiene raggiunta la prova contraria al superamento della presunzione semplice. Riduce pertanto equitativamente il ristoro a euro 20.000,00, liquidando le spese di giustizia a carico del soccombente.
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Nota della Redazione
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