Gestione contabile confusa tra due agenti: conto improcedibile per carenza di prova (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 91 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sovrapposizione operativa di due agenti contabili, che nelle fasi di riscossione e soprattutto di versamento renda non intellegibile l’imputazione delle singole condotte a ciascun gestore, impedisce di ricondurre con puntuale prova il fatto alla persona dell’agente. La mera carenza di prova dell’accredito delle somme nelle casse dell’ente, con conseguente ammanco tecnicamente pari all’intero valore del conto, non può fondare la responsabilità contabile dell’agente. In tale ipotesi il giudice di conto dichiara il conto improcedibile, non potendo esaminarlo nella sua corretta dimensione né valutarne la regolarità o l’irregolarità.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la gestione per la riscossione dei ticket sanitari di un poliambulatorio presso un’azienda sanitaria provinciale, relativa all’esercizio finanziario 2015. Il magistrato istruttore ha rilevato una discordanza tra le somme risultanti dal conto giudiziale e dal registro di cassa e il totale delle ricevute rilasciate agli assistiti, con un’omissione di riscossione non rendicontata. Quanto ai versamenti in tesoreria, la gestione è risultata amministrata in forma cumulativa e indistinta con altro agente contabile operante presso la stessa struttura.

L’agente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, negando la propria qualità di agente contabile e rappresentando di non avere accesso al sistema informatizzato, con impossibilità di predisporre report separati. Ha inoltre invocato una precedente sentenza della stessa Corte, con cui l’ammanco era stato posto a carico dell’altro gestore, e ha chiesto consulenza tecnica.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla constatazione, emersa dalla copiosa istruttoria e da due ordinanze di rimessione al magistrato istruttore, che l’intera gestione del conto è frutto di una completa sovrapposizione dell’attività di due agenti contabili. Nella fase di versamento la confusione operativa ha reso non intellegibile l’imputazione delle singole condotte.

Tale situazione era già stata rappresentata dall’ufficio ragioneria, che riceveva le ricevute giornaliere e ha dichiarato di non essere nella possibilità di specificare, per ogni singolo versamento, quanta quota parte fosse da attribuire alla gestione dell’uno o dell’altro operatore. L’analisi congiunta delle due gestioni, condotta associando le distinte dell’istituto di vigilanza alle quietanze del tesoriere in base alla sola cifra in euro, ha confermato l’impossibilità di una ricostruzione puntuale.

Su queste basi il Collegio esclude che il rilievo della relazione istruttoria — conto non regolare perché l’effettivo accredito appare sfornito di prova, con ammanco pari all’intero valore del conto — possa porsi a fondamento della responsabilità contabile e del conseguente debito per ammanco. Manca, in particolare, la prova della riconducibilità del fatto alla persona dell’agente.

La gestione confusionale, conclude la Corte, non consente di esaminare il conto nella sua corretta dimensione né di valutarne la correttezza o l’irregolarità. Il conto va pertanto dichiarato improcedibile. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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