Imposta di soggiorno e giurisdizione tributaria sulla resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 78 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta di soggiorno sussiste la giurisdizione del giudice tributario. Ne consegue che il giudice contabile, investito dall’istanza della Procura regionale per la fissazione di un termine perentorio per la presentazione del conto giudiziale da parte dell’agente contabile addetto alla riscossione di tale imposta, deve dichiarare il non luogo a provvedere. Il difetto di giurisdizione del giudice contabile preclude ogni pronuncia sul merito della resa del conto e sulla richiesta di sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016. Alla declaratoria consegue il non luogo a provvedere sulle spese.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali relativi alla gestione dell’imposta di soggiorno spettante a un Comune per gli anni finanziari 2017 e 2019. La richiesta riguardava il titolare di una struttura ricettiva, qualificato come agente contabile addetto alla riscossione.
Con decreto del Giudice era stato fissato il termine per la resa del conto. L’ente locale ha riferito che nessuno vi aveva provveduto. Il giudice contabile era dunque chiamato a pronunciarsi sull’omessa presentazione del conto e sull’eventuale applicazione della sanzione pecuniaria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il conto giudiziale non è stato presentato. La vicenda avrebbe quindi potuto condurre all’accoglimento dell’istanza e all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 141, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione.
La decisione muove però da un rilievo pregiudiziale di giurisdizione. Le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza n. 1527/2026 depositata il 23 gennaio 2026, hanno affermato che in materia di tassa di soggiorno sussiste la giurisdizione del giudice tributario.
Il giudice contabile richiama inoltre la sentenza n. 59 dell’11 marzo 2026 della Prima Sezione Centrale di Appello e il decreto n. 1/2026 del 2 marzo 2026 della Seconda Sezione Centrale di Appello, che confermano il medesimo indirizzo.
Su queste basi la Corte dichiara il non luogo a provvedere sulla resa del conto. La statuizione sulle spese segue la medesima sorte: non vi è luogo a provvedere, in coerenza con quanto ritenuto dalle Sezioni Unite.
Nota della Redazione
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