Reato permanente e giudicato: la cessazione della permanenza nella contestazione chiusa (Cass. pen. Sez. I n. 29526 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di delitti permanenti, il giudice dell’esecuzione può accertare una data di cessazione della condotta diversa da quella indicata nel capo di imputazione soltanto quando la contestazione sia formulata in forma aperta, poiché in tal caso l’indicazione della data della sentenza di primo grado costituisce una mera convenzione processuale, non ostativa alla corretta interpretazione del giudicato. Nella contestazione chiusa, invece, l’intervento modificativo del giudice dell’esecuzione si risolve in una violazione del giudicato, in quanto il giudice del merito ha condannato per la condotta descritta nel capo di imputazione, comprensiva delle modalità esecutive e della data di consumazione. La permanenza del reato associativo non è interrotta dallo stato di detenzione dell’imputato né dalla mancata consumazione di reati-fine, occorrendo a tal fine ulteriori e inequivocabili segnali di dissociazione, il cui accertamento spetta esclusivamente al giudice della cognizione.
Il Fatto
Il condannato proponeva istanza al giudice dell’esecuzione per ottenere il riconoscimento della fungibilità di due periodi di carcerazione presofferta rispetto alla pena inflitta con sentenza del giudice di primo grado per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. La Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza rilevando l’operatività del divieto di cui all’art. 657, quarto comma, cod. proc. pen., poiché la condanna era intervenuta per un reato ritenuto commesso sino a una data successiva ai periodi di presofferto indicati.
Il condannato impugnava quindi l’ordinanza con ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 666 e 657 cod. proc. pen. e sostenendo che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto desumere dal contenuto della sentenza di cognizione la cessazione della permanenza in epoca anteriore e che la giurisprudenza non consentirebbe di limitare la verifica alla sola ipotesi della contestazione aperta.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la correttezza dell’operato del giudice dell’esecuzione. Il punto di partenza è la distinzione tra contestazione aperta e contestazione chiusa del reato permanente, elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. Nel primo caso, qualora debba farsi dipendere un effetto giuridico dalla data di cessazione della condotta e questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudice dell’esecuzione l’accertamento mediante l’analisi degli elementi disponibili, secondo il principio espresso da Sez. I n. 21928 del 17.03.2022.
Tale potere si giustifica perché, nella contestazione aperta, l’indicazione della data della sentenza di primo grado quale momento di cessazione è una convenzione processuale che non può andare a detrimento del condannato, quando il giudice della cognizione abbia in realtà individuato il diverso momento di cessazione senza formalizzare una modifica dell’imputazione. L’intervento del giudice dell’esecuzione, in questo caso, non modifica il giudicato ma lo interpreta, al pari di quanto avviene nella discrasia tra dispositivo e motivazione (si richiama Sez. I n. 7512 del 31.01.2025).
Nella contestazione chiusa, invece, l’intervento modificativo si risolve in una violazione del giudicato, poiché il giudice del merito ha condannato per la condotta descritta nel capo di imputazione, comprensiva delle modalità esecutive e della data di consumazione. L’eventuale accertamento di una diversa data deve condurre all’esclusione di responsabilità per il maggiore arco temporale contestato, con onere dell’imputato di impugnare la sentenza che non abbia limitato la condanna alle vicende accertate. Sul punto la Corte richiama Sez. I n. 3955 del 2007, Sez. III n. 8180 del 20.01.2016 e Sez. I n. 28457 del 21.04.2026.
Nel caso concreto, il tempus commissi delicti era stato contestato in forma chiara e precisa, facendo coincidere la cessazione della permanenza con l’applicazione di una misura cautelare, e il giudice del merito aveva confermato la data di consumazione riportata nell’imputazione, senza che emergesse alcuna incertezza tale da giustificare un intervento chiarificatore del giudice dell’esecuzione.
Quanto alla pretesa distinzione tra adesione e partecipazione al sodalizio, la Corte ha ribadito che il reato associativo è caratterizzato dal pactum sceleris e dalla affectio societatis, e che la condotta di partecipazione consiste nella messa a disposizione dell’agente per il perseguimento dei fini criminosi (richiamate Sez. Un. n. 36958 del 27.05.2021, Sez. Un. n. 16 del 1994 e Sez. Un. n. 30 del 1995). Il vincolo permane anche in caso di arresto e detenzione del singolo membro, secondo Sez. VI n. 1162 del 2022, e viene meno solo in presenza di recesso, esclusione o dissociazione positivamente acclarati, il cui accertamento compete al giudice della cognizione. La doglianza sul punto è stata inoltre ritenuta inammissibile per carenza di interesse, poiché anche una eventuale retrodatazione al 14.02.2020 non avrebbe consentito la fungibilità richiesta, essendo il presofferto anteriore a tale data.
Nota della Redazione
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