Terzo condono in area vincolata: sanabili solo gli abusi minori (TAR Campania n. 738 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In zona assoggettata a vincolo paesaggistico, il cd. terzo condono di cui al d.l. n. 269/2003 è applicabile alle sole opere minori di cui alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, purché conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. È invece esclusa l’operatività del beneficio per gli abusi maggiori di cui alle tipologie 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se il vincolo è stato imposto sull’area successivamente alla loro esecuzione e rivesta natura relativa, e anche se gli interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica. Ne consegue che la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area vincolata non può essere sanata. Il mancato rispetto dell’ordine cronologico nell’esame delle domande di condono è irrilevante ai fini della legittimità del diniego, integrando semmai una violazione che, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, non comporta l’annullamento del provvedimento.
Il Fatto
La ricorrente è proprietaria di un fabbricato edificato ex novo in zona gravata da vincolo paesaggistico, imposto con D.M. 12.6.1967, composto da un’unità abitativa con sottostante deposito. Per il locale-deposito, realizzato in epoca antecedente al 31 dicembre 1993, aveva presentato domanda di condono ai sensi dell’art. 39 della legge n. 724/1994; per l’unità abitativa, posta in sopraelevazione, aveva presentato una seconda domanda ai sensi della legge n. 326/2003.
Il Comune ha rigettato entrambe le istanze di sanatoria e ha poi ingiunto la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. La ricorrente ha impugnato i dinieghi e l’ordinanza demolitoria per illegittimità derivata, lamentando la violazione del contraddittorio procedimentale, l’inosservanza dell’ordine cronologico e il deficit di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Quanto al dedotto mancato rispetto dell’ordine cronologico delle domande di condono, i giudici lo ritengono del tutto irrilevante ai fini della legittimità del diniego: ammesso che la p.a. sia tenuta a rispettarlo, la violazione non può comunque comportare l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990.
La doglianza sulla lesione del contraddittorio procedimentale è infondata. Nei due dinieghi si dà espressamente atto della presentazione delle controdeduzioni della ricorrente e delle ragioni della loro inidoneità a superare i motivi ostativi rilevati dall’Ufficio. Tanto basta ad assolvere le prescrizioni dell’art. 10 bis della l. n. 241/1990, non essendo necessaria la confutazione analitica di ogni argomentazione, purché dalla motivazione siano percepibili le ragioni del mancato adeguamento alle pretese dell’interessato.
Il nucleo del provvedimento riguarda il diniego del cd. terzo condono. Il Collegio richiama la consolidata esegesi secondo cui, per gli abusi commessi in zona vincolata, la legge n. 326/2003 opera solo per le opere minori (tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003), se conformi agli strumenti urbanistici. È esclusa per gli abusi maggiori (tipologie 1, 2 e 3), anche se il vincolo è sopravvenuto e relativo e gli interventi siano conformi alla disciplina urbanistica. Un abuso comportante nuove superfici e nuova volumetria in area paesaggisticamente vincolata non è dunque sanabile.
Le censure su deficit motivazionali sono parimenti infondate. Il diniego ex l. n. 724/1994 si fonda sul rilievo che la struttura è stata variata nella interezza, con sostituzione e sopraelevazione dei locali originari e accorpamento ai nuovi abusi, interventi che esulano dall’ambito applicativo dell’art. 35 della l. n. 47/1985, di stretta interpretazione. Quanto all’ordinanza demolitoria, essa è sorretta da motivazione adeguata, contenendo la descrizione strutturale, dimensionale e ubicativa delle opere, l’individuazione delle violazioni e della norma applicata.
Nota della Redazione
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