Spese di lite e minimi tariffari inderogabili nel contenzioso seriale (Cons. Stato n. 4449 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese processuali è espressione di un potere discrezionale del giudice, ma incontra il limite invalicabile dei valori minimi dei parametri tabellari. Dopo le modifiche introdotte dal d.m. n. 37/2018 all’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, il giudice non può diminuire il compenso oltre il 50 per cento dei valori medi di cui alle tabelle allegate. La natura seriale e la scarsa complessità della controversia giustificano una riduzione, non una liquidazione simbolica o comunque inferiore alla soglia minima. In assenza di convenzione scritta sul compenso, i parametri operano con carattere inderogabile e la loro violazione integra vizio della decisione sulle spese.
Il Fatto
I ricorrenti ottengono dal Tribunale di Genova, con sentenza n. 17/2024, l’accertamento del diritto all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento professionale, con accredito delle somme previste dalla normativa di settore. Propongono quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Liguria, che accoglie la domanda con sentenza n. 1243 del 5 novembre 2025 e liquida le spese di lite in 500 euro, in considerazione della serialità della controversia.
Gli appellanti impugnano la sola statuizione sulle spese. Deducono la violazione dell’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, come modificato dall’art. 1 del d.m. n. 37/2018, che non consente di liquidare importi inferiori alla metà delle tariffe medie. Il Ministero si costituisce in giudizio. La questione arriva al Consiglio di Stato per la verifica dei limiti del potere discrezionale di riduzione del compenso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla modifica normativa richiamata dagli appellanti. L’art. 4, comma 1, del d.m. n. 55/2014, nel testo vigente, impone di tenere conto dei valori medi tabellari, aumentabili fino al 50 per cento e diminuibili, in ogni caso, non oltre il 50 per cento. La formula elimina la precedente latitudine che consentiva riduzioni senza soglia numerica.
Pur riconoscendo che la quantificazione delle spese è espressione di potere discrezionale riservato al giudice, la Corte ribadisce il divieto di attribuire somme simboliche, lesive del decoro professionale, richiamando Cassazione civile, Sezione II, n. 34842/2023. Il principio è confermato da Cass. n. 11788 del 2023: ai fini della liquidazione giudiziale, il giudice non può diminuire oltre il 50 per cento i valori medi delle tabelle parametriche.
Il Collegio sottolinea il rapporto tra convenzione e parametri: la pattuizione scritta tra avvocato e cliente prevale, ma in sua assenza i parametri si applicano con carattere inderogabile, come affermato da Cass. n. 9815 del 2023, Cass. n. 1421 del 2021 e Cass. n. 9690 del 2021. Il d.m. n. 147/2022 ha poi unificato la percentuale di aumento e riduzione, eliminando l’espressione “di regola”.
La Corte richiama il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 2017, che aveva individuato nelle modifiche lo scopo di superare l’incertezza applicativa e di limitare il perimetro di discrezionalità del giudice mediante soglie minime non derogabili. Escluso il contrasto con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea n. 427 del 2017, il Collegio ritiene errata la liquidazione del primo giudice, posta sotto i valori tariffari per lo scaglione da 1.101 a 5.200 euro.
La motivazione del TAR non è però apodittica: il contenzioso è seriale e privo di profili di complessità, circostanze che giustificano la riduzione. In parziale accoglimento dell’appello, la sentenza è riformata e le spese sono determinate in 800 euro, oltre accessori e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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