Terzo condono in zona vincolata: insanabilità degli abusi maggiori (TAR Campania n. 344 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il terzo condono edilizio disciplinato dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, non è applicabile agli interventi di maggiore consistenza — nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie, tipologie 1, 2 e 3 dell’allegato 1 — realizzati su immobili assoggettati a vincoli di inedificabilità anche relativa, imposti a tutela degli interessi idrogeologici, dei beni ambientali e paesistici. La regola dell’insanabilità opera a prescindere dalla conformità dell’opera agli strumenti urbanistici e dalla circostanza che il vincolo sia preesistente o sopravvenuto. Ne consegue la legittimità del diniego di condono motivato dalla mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, del nulla osta del Consorzio di Bonifica e della relazione di compatibilità idrogeologica, nonché dall’assenza dei presupposti di sanabilità. Il silenzio-assenso sulla domanda non si forma quando la documentazione integrativa trasmessa dal richiedente si riferisca a una diversa e ulteriore pratica.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un fabbricato nel Comune di Angri, presentava istanza di condono edilizio ai sensi della l. n. 326/2003 per opere di ampliamento realizzate in aderenza all’edificio esistente, consistenti in un alloggio al piano primo e in locali sovrastanti il portico al piano terra, con balcone in parte coperto.

Dopo una prima richiesta di integrazioni e un primo diniego annullato dal TAR con la sentenza n. 1324/2023, per essere stato concesso un termine di trenta giorni in luogo dei tre mesi previsti dall’art. 39, comma 4, della l. n. 724/1994, il Comune emetteva un nuovo preavviso di rigetto e poi un nuovo provvedimento negativo. La ricorrente impugnava quest’ultimo davanti al TAR Campania, deducendo l’eccesso di potere e la violazione della normativa sul condono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso e conferma la legittimità del diniego. Il primo argomento riguarda l’incompletezza documentale. Il Comune, dopo il preavviso, aveva riconosciuto alla ricorrente il termine di tre mesi per l’integrazione, in conformità al dettato normativo; decorso il termine, non risultava pervenuta documentazione utile. La documentazione poi prodotta, secondo la difesa dell’Ente, recava nel frontespizio il riferimento a una diversa pratica di condono, relativa al piano terra del medesimo fabbricato.

Da qui la conseguenza processuale: non si era formato l’invocato silenzio assenso sull’istanza, proprio in ragione dell’incompletezza della pratica. Il primo e il terzo motivo sono quindi disattesi.

Il passaggio centrale è però di ordine sostanziale. Il Collegio richiama il combinato disposto della lett. a del comma 26 e della lett. d del comma 27 dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003 con gli artt. 32 e 33 della l. n. 47/1985 e ne trae una classificazione degli interventi non condonabili. Non sono sanabili gli abusi sottoposti a preesistenti vincoli di inedificabilità assoluta; né gli interventi di maggiore consistenza eseguiti su immobili assoggettati a vincoli di inedificabilità anche relativa, imposti a tutela degli interessi idrogeologici, dei beni ambientali e paesistici; né gli interventi minori realizzati in difformità dalla disciplina urbanistica su immobili gravati da vincoli preesistenti di inedificabilità anche relativa.

Il terzo condono resta dunque operante per i soli abusi minori, tipologie 4, 5 e 6, realizzati in zona vincolata e conformi agli strumenti urbanistici; non lo è per gli abusi maggiori, tipologie 1, 2 e 3, anche se il vincolo è sopravvenuto e relativo e anche se l’opera è conforme alla disciplina urbanistica. Il Collegio richiama sul punto TAR Salerno n. 1930/2020, Cons. Stato n. 813/2017, Cons. Stato n. 755/2018, TAR Lazio n. 6695/2018 e Cass. pen. n. 40676/2016.

Applicando tale griglia al caso concreto, il manufatto — per consistenza superficiale e volumetrica — è sussunto tra gli interventi di maggiore consistenza, per i quali vale l’insanabilità in area vincolata. Le restanti censure, comprese quelle sulla motivazione e sulla qualificazione dell’area, cadono di conseguenza. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *