Carta docente, ottemperanza al giudicato e limiti dell’obbligo di interessi (TAR Campania n. 316 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che accerta il diritto del docente con contratto a tempo determinato alla fruizione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza mediante emissione della carta e conseguente accredito della somma liquidata. Il contenuto dell’obbligo di ottemperanza è delimitato dalle statuizioni del giudicato: l’amministrazione deve operare in rigorosa osservanza dell’art. 1, commi 121 ss., della l. n. 107/2015 e dei vincoli derivanti dalla pronuncia azionata. Non spettano automaticamente al docente le somme pretese in relazione agli anni scolastici di servizio, né possono essere riconosciuti in ottemperanza gli interessi legali non previsti dal titolo esecutivo. Per il caso di perdurante inottemperanza va nominato il Commissario ad acta.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal giudice del lavoro l’accertamento del diritto alla fruizione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, previa emissione della carta, ad accreditare la somma di € 2.000,00.
A fronte del perdurante inadempimento dell’amministrazione, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’ordine di esecuzione della sentenza mediante emissione della carta e corresponsione della somma, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si costituiva in giudizio. La causa era trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato i presupposti dell’azione: la sentenza azionata è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notifica ai fini esecutivi, mentre permane l’inadempimento, non essendo la carta elettronica ancora attribuita nel fissato importo. L’art. 114 cod. proc. amm. consente al giudice amministrativo di dettare le misure di esecuzione del giudicato.
Quanto al contenuto dell’obbligo, il TAR ha richiamato la decisione azionata, che aveva condannato l’amministrazione, previa emissione della carta, ad accreditare la somma. Ha poi confrontato una fattispecie omologa, nella quale la Sezione aveva escluso che spettino automaticamente al docente le somme pretese in relazione agli anni scolastici di servizio, ritenendo invece che l’amministrazione debba operare in rigorosa osservanza dell’art. 1, commi 121 ss., della l. n. 107/2015 e dei vincoli promananti dalle statuizioni giurisdizionali.
Il Collegio ha valorizzato la stessa richiesta del ricorrente, che aveva domandato l’assegnazione della carta con le modalità e le funzionalità del d.p.c.m. 28 novembre 2016, con accreditamento dell’importo. Su questa base ha escluso dal contenuto dell’obbligo di ottemperanza i interessi legali, in quanto non previsti nella sentenza azionata: il giudice dell’esecuzione non può ampliare il titolo.
Il ricorso è stato dunque accolto nei termini illustrati, con ordine al Ministero di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della pronuncia, mediante attivazione della carta e accreditamento della somma. Per il caso di ulteriore inottemperanza è stato nominato Commissario ad acta il Direttore Generale competente, con facoltà di delega, senza rimborsi stante l’incardinamento nella medesima amministrazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 750,00, oltre IVA e CPA, da distrarre ai difensori antistatari.
Nota della Redazione
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