Buona condotta e frequentazioni indirette: il diniego va motivato su fatti concreti (TAR Calabria n. 681 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e del relativo porto di pistola a tassa ridotta, fondato sul difetto del requisito della buona condotta di cui all’art. 138, comma 1, n. 5, r.d. n. 773/1931, deve collegarsi a fatti e circostanze concreti, per gravità, reiterazione nel tempo e idoneità a coinvolgere l’intera vita dell’interessato. La valutazione negativa non può fondarsi su una frequentazione ritenuta controindicata solo in via indiretta, perché riferita non alla persona frequentata ma al suo legame familiare con un soggetto pregiudicato. In presenza di un diniego incidente sulla capacità lavorativa, l’onere istruttorio si rafforza e il provvedimento richiede una motivazione più rigorosa, comprensiva del contesto familiare e personale dell’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto alla Prefettura, per il tramite del datore di lavoro, il rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e del relativo porto di pistola a tassa ridotta, per avviare una stabile attività lavorativa. L’amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento di rigetto, ritenendo che le documentate frequentazioni con la figlia di un noto esponente della criminalità organizzata non consentissero di riconoscergli i requisiti di affidabilità richiesti dall’art. 11 del T.U.L.P.S. Il ricorrente ha depositato memoria, rappresentando di essere esente da pregiudizi di polizia e giudiziari e di non avere alcuna frequentazione con la persona oggetto di pregiudizio, incontrata solo perché compagni di liceo.
Il diniego è stato comunque opposto. Il ricorrente ha proposto ricorso, deducendo la violazione del giusto procedimento e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità e travisamento dei fatti. Nella fase cautelare il Tribunale ha accolto l’istanza di riesame e sospeso i provvedimenti impugnati; la Prefettura ha riavviato il procedimento senza concluderlo, e all’udienza pubblica ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta l’eccezione di improcedibilità: a seguito del remand cautelare la Prefettura ha avviato il nuovo procedimento ma non lo ha concluso, con la conseguente persistenza dell’interesse del ricorrente alla decisione.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il difetto di buona condotta deve collegarsi a fatti e circostanze che, per la loro gravità e reiterazione, possano effettivamente incidere sul grado di moralità dell’interessato. Viene citata TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 5651 del 2021. Nella stessa direzione si richiama il proprio precedente (TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, n. 56 del 2024), che valorizza l’ampia discrezionalità dell’amministrazione ma anche l’onere istruttorio rafforzato, in ragione dell’incidenza del diniego sulla capacità lavorativa, sul reddito e sul sostentamento dell’interessato e della sua famiglia.
Nella fattispecie l’unico elemento a sfavore è costituito dalla frequentazione assidua con una persona ritenuta controindicata non in via diretta, ma in quanto figlia di un soggetto considerato elemento di vertice di una cosca di ‘ndrangheta, detenuto in regime di art. 41-bis O.P. e con il quale la persona frequentata intrattiene sporadici colloqui telefonici.
Il Collegio censura le argomentazioni della Prefettura sotto due profili. Per un verso il rischio di influenza indiretta è dedotto in termini generici e ipotetici, in assenza di elementi concreti che ne diano sostrato. Per altro verso manca una valutazione complessiva della persona del ricorrente, comprensiva del contesto familiare e della persona con cui sussiste la frequentazione ritenuta controindicata. Da qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato, con riedizione del potere nel rispetto del vincolo conformativo del giudicato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
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Nota della Redazione
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