Annullamento in autotutela degli incentivi energetici e termine di diciotto mesi (Cons. Stato n. 4921 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Gestore dei servizi energetici che annulla in autotutela il provvedimento di accoglimento della richiesta di verifica e certificazione degli interventi di efficienza energetica esercita un potere di autotutela decisoria, soggetto ai requisiti e ai limiti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il termine massimo di diciotto mesi decorre dall’adozione del provvedimento attributivo del vantaggio economico e non dall’avvio dell’attività di verifica. Al procedimento avviato per interventi rendicontati nel 2014 non è applicabile retroattivamente il d.m. 11 gennaio 2017, che imporrebbe oneri tecnici e documentali non conosciuti né conoscibili dall’operatore al momento della domanda e dell’accoglimento. La presentazione e la definizione negativa dell’istanza ai sensi dell’art. 56, commi 7 e 8, del d.l. n. 76/2020 non determinano sopravvenuta carenza di interesse avverso il provvedimento che nega gli incentivi, né integrano acquiescenza al medesimo.

Il Fatto

Una società presentava al Gestore dei servizi energetici una richiesta di verifica e certificazione per l’installazione di gruppi di continuità ad alta efficienza, ottenendo nel 2014 il riconoscimento di quindici titoli di efficienza energetica e, negli anni successivi, l’erogazione trimestrale degli stessi.

Nel giugno 2018 il Gestore comunicava l’avvio del procedimento di annullamento d’ufficio dell’ammissione e, nel luglio seguente, adottava i provvedimenti di caducazione e di conferma; nell’agosto 2018 intimava la restituzione di centotrentacinque titoli, per un importo di euro 27.614,57. La società impugnava davanti al TAR Lazio, che dichiarava il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, respingendoli comunque nel merito. Proponeva quindi appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’improcedibilità dichiarata dal primo giudice. Il provvedimento con cui il Gestore aveva respinto l’istanza presentata dalla società non costituisce conferma propria, perché non è stata svolta alcuna nuova istruttoria, ma solo una verifica negativa dei presupposti normativi applicabili. L’atto ha quindi mantenuto inalterato l’assetto provvedimentale contestato.

Nemmeno l’attivazione di quel procedimento integra acquiescenza: le valutazioni di riesame si collocano su un piano diverso dalla legittimità del potere esercitato, e l’operatore aveva espressamente dichiarato nell’istanza di non rinunciare ai giudizi pendenti. La procedibilità del ricorso risulta pertanto confermata, con superamento della questione di rimessione al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a., atteso che la sentenza impugnata conteneva comunque una statuizione di merito.

Nel merito, il Consiglio di Stato ritiene fondato il motivo sulla disciplina applicabile. La vicenda rientra temporalmente nel regime del solo d.m. 28 dicembre 2012: l’applicazione del successivo d.m. 11 gennaio 2017 imporrebbe oneri non conoscibili all’operatore, con incidenza sulla certezza delle posizioni giuridiche e sulle valutazioni finanziarie dell’investimento. Dal testo dei provvedimenti emerge inoltre l’esercizio espresso dell’autotutela decisoria, non dei poteri di verifica, controllo e decadenza.

Il profilo decisivo è però la violazione dell’art. 21-nonies nella versione vigente ratione temporis. Il termine massimo di diciotto mesi decorre dall’adozione del provvedimento attributivo del vantaggio economico e non dall’inizio dell’attività di verifica: l’annullamento è intervenuto quattro anni dopo l’approvazione della richiesta.

Ne deriva l’annullamento dei due provvedimenti di autotutela e di conferma, nonché, per invalidità derivata, dell’atto di richiesta di restituzione degli incentivi, venuto meno il suo presupposto. Non è annullata la nota di avvio del procedimento, di contenuto endoprocedimentale. È respinta la domanda di condanna pro futuro al riconoscimento dei titoli, per la persistenza di margini valutativi in capo all’amministrazione. Le spese dei due gradi sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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