Variante al PUC è atto dovuto di adeguamento al PUT paesaggistico (TAR Campania n. 321 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La variante al piano urbanistico comunale adottata per recepire la variante al piano urbanistico territoriale paesaggistico costituisce atto dovuto, in quanto le previsioni del piano paesaggistico sono immediatamente cogenti e prevalenti sugli strumenti urbanistici comunali. Ne consegue che l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso proposto avverso l’atto conseguenziale, salvo che siano dedotti vizi propri della singola fase procedimentale. Nel procedimento di approvazione del piano urbanistico, le valutazioni ambientali e di coerenza con la pianificazione sovracomunale possono essere legittimamente differite al momento del recepimento nel PUC, purché il procedimento regionale abbia espressamente subordinato l’esecutività degli interventi all’acquisizione dei pareri e della valutazione di incidenza.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di terreni nel territorio comunale, ha impugnato la delibera consiliare con cui il Comune ha adottato la variante al P.U.C. per adeguarlo al P.U.T. dell’Area Sorrentino-Amalfitana, approvando il progetto definitivo dei nuovi alloggi di edilizia residenziale e sociale, con dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. L’intervento incide su parte della proprietà della ricorrente, con l’ampliamento di una strada a servizio dei corpi di fabbrica.
Con il ricorso introduttivo e due successivi ricorsi per motivi aggiunti, la ricorrente ha dedotto l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’omesso esame delle osservazioni, la realizzazione dell’opera in zona non edificabile, il difetto di istruttoria sul rischio idrogeologico, l’omesso espletamento di VAS e VINCA, la mancanza del parere di coerenza provinciale e la violazione del fabbisogno demografico. Ha altresì chiesto la sospensione necessaria del processo in pendenza del giudizio di revocazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato che aveva definito l’appello sulla variante al PUT.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. e art. 79 c.p.a., rilevando che la fase rescindente del giudizio di revocazione ha per oggetto l’accertamento del vizio denunciato e non l’esistenza del rapporto giuridico, mentre solo l’eventuale fase rescissoria rinnova il giudizio su tali punti. Richiama Cass. civ., sez. un., n. 8226 del 2019 e Cass. civ. n. 20469 del 2018.
Nel merito, il ricorso principale è dichiarato inammissibile per tardività. Il rapporto di presupposizione tra gli atti comporta che la mancata impugnazione dell’atto presupposto determina l’inammissibilità del gravame avverso l’atto conseguenziale, ove non emergano vizi propri della fase attuativa, secondo Cons. Stato, sez. V, n. 1242 del 2016. La questione era già stata definita dalla sentenza TAR Campania n. 1445/2024, confermata dal Consiglio di Stato.
Quanto ai vizi propri, il Collegio ricostruisce il procedimento di approvazione del piano: la competenza primaria resta del Comune, ma è subordinata all’acquisizione delle dichiarazioni di coerenza di Provincia e Regione, in un quadro di leale cooperazione. Le risultanze documentali dimostrano che gli interessati sono stati notiziato in ogni fase: alla ricorrente è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, dalla stessa ricevuta, e le osservazioni presentate sono state puntualmente controdedotte.
Le censure di omesso espletamento di VAS e VINCA e di mancata verifica di coerenza con il PTCP non colgono nel segno. Ai sensi degli artt. 6, 10 e 12 del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997, tali valutazioni erano propedeutiche all’approvazione della variante al PUC: il momento di compatibilità ambientale è stato ragionevolmente differito al recepimento nel PUC, anche in forza delle condizioni poste dalla DGRC n. 73 del 2023.
Anche i motivi aggiunti sono rigettati. L’atto comunale di definitiva approvazione della variante al PUC è atto dovuto per effetto della variante al PUT, che il Comune deve recepire. Le previsioni dei piani paesaggistici prevalgono su tutti gli strumenti urbanistici, ai sensi degli artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004, come affermato da Cons. Stato, sez. IV, n. 3864 del 2021 e n. 4778 del 2019. L’Autorità di Bacino non ha impartito prescrizioni sull’approvazione della variante, mentre la Soprintendenza si è espressa a titolo collaborativo e non prescrittivo. Le spese sono interamente compensate.
Nota della Redazione
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