Ottemperanza all’accesso: sufficienza dell’attestazione di indisponibilità (TAR Campania n. 310 del 18.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato amministrativo, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. presuppone l’inerzia dell’amministrazione e non è quindi ammissibile quando la stessa abbia dato esecuzione alla sentenza. Nell’accesso agli atti, l’effetto conformativo del giudicato non si esaurisce nella materiale esibizione: la sentenza che imponga di mettere a disposizione la documentazione disponible, o in via alternativa di attestare con comunicazione sottoscritta dal responsabile l’inesistenza o l’indisponibilità degli atti, è ottemperata anche mediante la seconda modalità, purché motivata. L’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990 non consente, invece, di ritenere assentito l’accesso per silentium lasciando incompleto l’iter ostensivo.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero, aveva chiesto nel 2024 l’accesso ad atti relativi a un corso di formazione e alla ammissione alla prova finale. L’istanza ostensiva era stata rigettata per assenza di un interesse diretto, concreto e attuale, e il diniego era stato superato dalla decisione della Commissione per l’accesso. Il ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. era stato accolto con sentenza n. 235 del 2025, che ordinava di mettere a disposizione la documentazione disponibile entro 30 giorni, con facoltà di attestare l’indisponibilità.

Ritenuta non eseguita la sentenza, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza e per il risarcimento del danno in via equitativa ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm., deducendo la preclusione all’esercizio del diritto di difesa e di controllo dell’azione amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale individua il presupposto dell’azione di ottemperanza nell’inerzia dell’amministrazione, ossia nella condotta violativa dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Su questa base qualifica il ricorso come inammissibile per difetto del presupposto.

Il Collegio muove dall’effetto conformativo della statuizione passata in giudicato, che non può prescindere dalla motivazione. La sentenza n. 235 del 2025 aveva chiarito che, in base al dato normativo dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990, l’amministrazione avrebbe potuto giustificare l’ulteriore diniego solo con un atto espresso e motivato, non surrogabile da mere controdeduzioni difensive. Sarebbe contrario al principio di effettività della tutela ritenere assentito l’accesso per silentium, lasciando incompleto l’iter attivato per la conoscenza di atti inerenti alla sfera personale dell’interessato ed alle sue esigenze difensive.

La pronuncia indicava poi due modalità alternative di adempimento: mettere a disposizione la documentazione disponibile, da intendersi come esistente e in possesso dell’amministrazione o agevolmente reperibile; oppure apprestare ogni opportuna attestazione a firma del responsabile circa l’inesistenza o l’indisponibilità degli atti, con indicazione precisa della motivazione.

Dagli atti emerge che l’amministrazione ha dato corso a una fitta corrispondenza con l’interessato, illustrando le ragioni dell’indisponibilità: la scelta amministrativa, assunta a suo tempo, di non dare ulteriore sviluppo alla procedura selettiva, per il venir meno della necessità di reclutare nuove figure anche a seguito della soppressione dell’UNIRE/Assi e del trasferimento di funzioni al Ministero.

Poiché l’amministrazione ha ottemperato mediante la seconda delle modalità indicate — l’attestazione motivata sottoscritta dal responsabile — il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità del caso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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