Il silenzio dell’Amministrazione sulla VIA è illecito permanente (TAR Basilicata n. 154 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata conclusione, con provvedimento espresso, del procedimento di valutazione di impatto ambientale da parte dell’amministrazione competente entro i termini di legge integra un illecito permanente che perdura fino alla proposizione del ricorso giurisdizionale. Nei procedimenti relativi a progetti compresi nel PNRR, il termine per provvedere comprende i giorni per la seconda fase di consultazione, quelli per la predisposizione dello schema di provvedimento da parte della commissione tecnica e quelli per l’adozione del provvedimento finale. La nuova disciplina sulle priorità di trattazione dei progetti non pregiudica i termini per i progetti PNRR. Il superamento dei termini determina l’obbligo di corrispondere al proponente, in via automatica, il rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria, senza che rilevino l’imputabilità dell’inerzia a colpa dell’amministrazione o l’effettiva spettanza del bene della vita.
Il Fatto
Una società, proponente di un progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico composto da otto aerogeneratori della potenza complessiva di 48 MW, lamentava l’inerzia del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica nella conclusione del procedimento di VIA. Un primo ricorso era stato rigettato per insussistenza di un’inerzia giuridicamente apprezzabile alla data di proposizione. La società aveva quindi reiterato l’azione avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e il rimborso degli oneri istruttori versati.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, ricostruendo la scansione procedimentale per i progetti PNRR: trenta giorni per le osservazioni del pubblico, quindici per le controdeduzioni, centotrenta per lo schema di provvedimento della commissione tecnica e trenta per l’adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministero, previo concerto del Ministero della Cultura. Il termine complessivo, pari a centosettantacinque giorni, decorreva dal 25 febbraio 2025 ed era spirato il 20 agosto 2025. Il ricorso, notificato a gennaio 2026, era pertanto tempestivo.
Il Collegio ha precisato che la novella sull’ordine di trattazione dei progetti non incide sui termini procedimentali dei progetti PNRR, e che il silenzio dell’amministrazione configura un illecito permanente. Il Ministero non aveva fornito alcuna giustificazione per la reiterata inerzia. La Corte ha quindi accolto anche la domanda di rimborso della metà degli oneri istruttori, rilevando il carattere automatico di tale obbligo previsto dall’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. n. 152/2006.
Il TAR ha ordinato al Ministero di provvedere espressamente entro centoventi giorni, lo ha condannato al rimborso e alle spese di lite, e ha disposto la trasmissione della decisione alla Corte dei conti ai sensi dell’art. 2, comma 8, della legge n. 241/1990.
Nota della Redazione
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