Contribuzione figurativa e invalidità superiore al 74 per cento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 112 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento del beneficio della contribuzione figurativa previsto dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, il lavoratore deve essere portatore di un’invalidità superiore al 74 per cento. Accertata in giudizio la sussistenza di tale requisito, mediante le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio ex art. 166 c.g.c., il giudice contabile dichiara il diritto ai due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, entro il limite di cinque anni. La decorrenza del beneficio è fissata alla data della domanda di aggravamento presentata alla commissione medica, non potendosi ascrivere all’interessato i tempi tecnici dell’iter medico-legale. Il dissenso dell’ente previdenziale rispetto alla percentuale accertata in sede amministrativa non è sufficiente a impedire l’accoglimento, quando il giudizio tecnico disposto dal giudice sia adeguatamente motivato.
Il Fatto
La ricorrente ha adito la Corte dei conti chiedendo l’accertamento di un’invalidità superiore al 74 per cento, al fine di ottenere il beneficio della contribuzione figurativa di cui all’art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000. La domanda amministrativa era stata presentata il 30 aprile 2021; la commissione medica, in sede di aggravamento, aveva invece riconosciuto una percentuale del 67 per cento con verbale dell’8 marzo 2022. La ricorrente ha contestato tale valutazione, deducendo la gravità delle patologie e richiamando un precedente accertamento del 2015 che aveva stimato un’invalidità del 70 per cento, oltre a produrre documentazione sanitaria anteriore e posteriore alla visita.
L’INPS si è costituito eccependo il carattere esplorativo della domanda e l’assenza di elementi probatori successivi alla visita collegiale. Roma Capitale non si è costituita. Con ordinanza n. 160/2023 il giudice ha disposto CTU ai sensi dell’art. 166 c.g.c., conferendo incarico al collegio medico-legale.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha preliminarmente dichiarato la contumacia di Roma Capitale, non costituitasi nonostante la regolarità della notifica. Nel merito ha ricostruito la fattispecie richiamando il testo dell’art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000, che riconosce ai lavoratori con invalidità superiore al 74 per cento, per ogni anno di servizio effettivamente svolto, due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva, entro il limite massimo di cinque anni.
Rilevata la natura eminentemente tecnica della questione, il decidente ha ritenuto decisivo l’apporto della consulenza tecnica d’ufficio. Il collegio peritale ha accertato un’invalidità civile pari al 78 per cento, applicando la formula di Balthazard e indicando la decorrenza dalla domanda amministrativa.
La Corte ha ritenuto la relazione peritale correttamente motivata, analitica in relazione alle singole infermità, logicamente coerente e completa, con pieno rispetto del contraddittorio tecnico tra le parti. Non sono emersi elementi per discostarsi dal giudizio tecnico.
Il giudice ha quindi dichiarato sussistente il requisito dell’invalidità superiore al 74 per cento, nello specifico il 78 per cento, con decorrenza dal 30 aprile 2021, data della domanda di aggravamento. La decorrenza è stata correlata a tale domanda, escludendo che i tempi tecnici dell’iter medico-legale possano essere ascritti all’interessata.
Il ricorso è stato accolto. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della fattispecie e della natura scientifica delle valutazioni peritali, con nulla per le spese di giudizio stante la gratuità del procedimento. La segreteria è stata incaricata di apporre l’annotazione di cui all’art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.