Accesso agli atti edilizi del confinante e obbligo di concludere il procedimento (TAR Sicilia n. 2201 del 13.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di immobili confinanti o prospicienti il fondo altrui è titolare di una posizione legittimante all’accesso ai titoli edilizi e ai provvedimenti autorizzativi che riguardano quel fondo, perché la vicinitas radica un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscenza degli atti. Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso integra un diniego tacito impugnabile. Il giudice amministrativo, accertata la legittimazione del richiedente, ordina all’amministrazione di avviare e concludere il procedimento, previa instaurazione del contraddittorio con il controinteressato. La soddisfazione dell’istanza in corso di causa determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda divenuta priva di oggetto.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di immobili confinanti con un terreno del controinteressato, ha presentato due istanze di accesso documentale: una al Comune, per ottenere copia dei titoli autorizzativi edilizi esistenti sul fondo, l’altra alla Soprintendenza, per gli atti di competenza. Le istanze, rispettivamente del 31 gennaio 2024 e del 7 febbraio 2024, non hanno ricevuto risposta.
La ricorrente ha quindi impugnato il diniego tacito davanti al TAR Sicilia. La Soprintendenza si è costituita e ha depositato la documentazione richiesta; il Comune e il controinteressato non si sono costituiti. Con memoria successiva la ricorrente ha preso atto dell’ostensione da parte della Soprintendenza e ha insistito per l’accoglimento nei confronti del Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la posizione legittimante della ricorrente, che l’ha chiarita rappresentando la titolarità di immobili prospicienti e confinanti con il terreno oggetto della richiesta. Tale vicinitas fonda l’interesse conoscitivo concreto rispetto agli atti autorizzativi riguardanti il fondo del controinteressato.
La ricorrente ha inoltre evidenziato il frazionamento dell’originaria particella in quattro nuove particelle, circostanza che lascia presagire una volontà edificatoria. Il terreno ricade in parte in zona A, in parte in zona B3, in parte in zona F3b e in parte in zona destinata a parcheggi; il Piano Regolatore Generale ha però qualificato il lotto come zona omogenea satura, priva di residue potenzialità edificatorie.
Su questa base il Tribunale ha ritenuto evidente il diritto della ricorrente all’ostensione della documentazione richiesta, finalizzata alla tutela della propria posizione giuridica di proprietaria confinante. Ha quindi ordinato al Comune di avviare e concludere il relativo procedimento nel termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, o dalla notifica su istanza di parte se anteriore, previa instaurazione del necessario contraddittorio con il soggetto controinteressato.
Quanto alla Soprintendenza, l’intervenuta ostensione ha reso priva di oggetto la domanda, con declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le spese sono state compensate tra ricorrente, Amministrazione Regionale e controinteressato, mentre il Comune è stato condannato alla rifusione in favore della ricorrente, anche in ragione della particolare semplicità della controversia.
Nota della Redazione
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