Carta docente, ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 271 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente deve provare il passaggio in giudicato del titolo azionato, l’avvenuta notifica dello stesso all’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Accertata la perdurante inerzia dell’amministrazione e l’assenza di prova dell’avvenuta erogazione del beneficio, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine fissato e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria al pagamento.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha agito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione scolastica alla sentenza del giudice del lavoro che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero all’erogazione dell’importo di € 2.500,00 tramite assegnazione della carta elettronica.

Il ricorrente ha dedotto la notifica del titolo all’amministrazione, il decorso del termine di centoventi giorni, il passaggio in giudicato della sentenza e la mancata esecuzione. Ha chiesto l’ottemperanza e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita senza svolgere difese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato anzitutto i presupposti processuali dell’ottemperanza. Dalla documentazione prodotta è emerso che la sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla Cancelleria il 14.07.2025, e che la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere è stata eseguita il 27.11.2024, con conseguente decorso del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che le statuizioni della sentenza non hanno ricevuto esecuzione, non avendo l’amministrazione fornito la prova dell’avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente della Carta elettronica del docente ai sensi dell’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici e gli importi indicati.

Riscontrato il rispetto delle formalità procedurali e la fondatezza della pretesa, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ordinato all’amministrazione di provvedere all’assegnazione del beneficio per tutti gli anni indicati entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. La condanna del giudice del lavoro era stata pronunciata con espressa previsione del limite del biennio dal concreto accredito dell’importo, secondo le modalità attuative del d.P.C.M. del 28 novembre 2016.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Dirigente della competente Direzione Generale, con facoltà di delega. Il commissario, previa richiesta della parte attestante la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, deve insediarsi e provvedere entro novanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Il Tribunale ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non danno luogo ad alcun compenso. Le spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensori per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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