Accesso agli atti edilizi e vicinitas del confinante (TAR Campania n. 220 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti amministrativi, l’interesse a conoscere i documenti è bene della vita autonomo, tutelabile anche in assenza di un giudizio pendente, purché correlato a un interesse giuridicamente rilevante. Ai fini dell’accesso agli atti edilizi, la legittimazione del confinante si fonda sulla sola vicinitas, che integra l’interesse diretto, concreto e attuale richiesto dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990. Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. il giudice accerta la spettanza del diritto all’ostensione, non la legittimità del diniego, e la domanda deve avere oggetto determinato o determinabile.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile confinante con altro edificio, hanno chiesto al Comune di prendere visione ed estrarre copia del fascicolo edilizio relativo all’immobile finitimo, indicato per particella e foglio. A fondamento dell’istanza hanno addotto i danni asseritamente derivanti dai lavori eseguiti sul fondo vicino, di cui intendono verificare i titoli legittimanti in vista di possibili azioni risarcitorie.
Di fronte al silenzio serbato dall’Amministrazione, gli istanti hanno introdotto il giudizio lamentando il diniego silente formatosi sull’istanza, con unico motivo di ricorso. Il Comune e i controinteressati, pur evocati, non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa ricostruttiva sul diritto di accesso. Esso non è funzionale alla sola tutela giurisdizionale, ma consente agli amministrati di orientare i propri comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i propri interessi. L’interesse alla conoscenza dei documenti assurge a bene della vita autonomo, meritevole di tutela separatamente dalle posizioni su cui incide l’attività amministrativa, in contrapposizione al regime di segretezza vigente prima della legge n. 241 del 1990.
Sul piano processuale, il giudizio in materia di accesso, pur atteggiandosi come impugnatorio, mira ad accertare la spettanza del titolo all’accesso, indipendentemente dalla correttezza delle ragioni addotte dall’Amministrazione per giustificare il diniego. Ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il giudice verifica se sussistono i presupposti dell’accesso e può ordinare l’esibizione dei documenti, potendo anche negare per motivi diversi da quelli indicati nel provvedimento.
Il Collegio richiama quindi i presupposti ineliminabili scanditi dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990. La legittimazione presuppone la dimostrazione che gli atti siano in grado di spiegare effetti diretti o indiretti nella sfera giuridica dell’istante; il rapporto di strumentalità deve emergere dalla motivazione dell’istanza e la domanda deve avere oggetto determinato o determinabile, senza richiedere attività elaborativa del destinatario.
Trasponendo tali coordinate nella fattispecie, il Collegio ritiene incontestabile la sussistenza delle condizioni di legge. Per l’esercizio dell’accesso in materia edilizia è sufficiente la vicinitas, che sussiste in capo al confinante — e anche al frontista e a chi si trova in stabile collegamento con la zona — quale posizione differenziata rispetto alla collettività in ordine al rispetto dei limiti allo ius aedificandi. I ricorrenti, per il rapporto di prossimità con l’edificio, sono titolari di una situazione giuridicamente rilevante e hanno correlato l’interesse a una necessità di tutela risarcitoria e di accertamento, in astratto plausibile.
Il ricorso è pertanto accolto. Il Comune dovrà consentire l’accesso agli atti entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione o, se precedente, dalla notifica della decisione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 600,00 euro oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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