Cessazione della materia del contendere e spese secondo soccombenza virtuale (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 62 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in sede amministrativa del diritto azionato, intervenuto in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente. Alla declaratoria consegue la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate secondo il principio di soccombenza virtuale, ogni qualvolta il soddisfacimento della pretesa sia avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio. La regola processuale opera anche in assenza di una pronuncia di merito, poiché l’esito favorevole conseguito in via amministrativa equivale, ai fini delle spese, a soccombenza dell’Istituto.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione di reversibilità, ha presentato in data 2 febbraio 2024 istanza all’INPS per ottenere l’Assegno per il Nucleo Familiare con componente inabile, quantificato in 52,91 euro mensili, con decorrenza dai cinque anni precedenti la domanda. L’Istituto non ha fornito alcuna comunicazione e, dopo solleciti, ha erogato l’assegno senza gli arretrati richiesti. Il ricorso al Comitato provinciale è stato dichiarato inammissibile.
Il ricorrente ha quindi agito davanti alla Sezione giurisdizionale per l’accertamento del diritto all’ANF con decorrenza quinquennale. Costituitosi in giudizio, l’INPS ha rappresentato lo svolgimento di verifiche documentali, ottenendo un rinvio su richiesta congiunta. In data 11 dicembre 2025 l’Istituto ha comunicato di aver riconosciuto l’ANF dal 28 febbraio 2019, calcolando gli arretrati maturati, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Giudicante rileva che la questione controversa ha trovato soluzione in sede amministrativa nelle more del giudizio. L’INPS ha depositato agli atti il “Lotto di lavorazione del ricalcolo” dell’ANF spettante, unitamente al riconoscimento dei ratei arretrati a decorrere dal 28 febbraio 2019. Non sussistono pertanto motivi per disattendere la concorde richiesta delle parti.
Sul piano processuale, la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Il venir meno dell’interesse ad agire del ricorrente discende dal riconoscimento provvedimentale del diritto, circostanza pacifica e comprovata dalla documentazione depositata dall’Istituto.
Quanto alle spese di lite, il Giudicante applica il principio di soccombenza virtuale, richiamando espressamente il precedente della stessa Sezione (C. conti, Sez. Giuris. Puglia, n. 342/2017). Il riconoscimento del diritto è avvenuto in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale: ne consegue che l’onere delle spese va accollato all’Istituto resistente.
La Corte condanna quindi l’INPS al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in 500,00 euro, da distrarre in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari. Il Giudice dispone inoltre l’annotazione ex art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.
Nota della Redazione
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