Revoca qualifica agente contabile e improcedibilità giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 45 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica come agenti contabili i componenti dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale ne impedisce l’assoggettamento alla giurisdizione contabile. La legittimazione passiva nel giudizio di conto spetta, ai sensi del r.d. n. 827/1924 e dell’art. 137 c.g.c., al soggetto che ha il maneggio delle partecipazioni, cioè a chi appartiene all’ente proprietario e ha la disponibilità dei diritti di socio. Mancando tale qualità, il giudizio è improcedibile per difetto di legittimazione passiva. L’improcedibilità non definisce la regolarità della gestione: il conto deve essere reso dal soggetto effettivamente legittimato.

Il Fatto

Il Magistrato istruttore proponeva al Presidente della Sezione la dichiarazione di improcedibilità della gestione dell’agente contabile rendicontata sul conto giudiziale relativo all’esercizio 2021, presentato in qualità di consegnatario delle quote di partecipazione della Regione in una società partecipata.

La relazione segnalava irregolarità: l’atto di parifica recava la dicitura di conformità informatica senza sottoscrizione digitale; contestava inoltre l’assenza della qualifica di agente contabile alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Fissata l’udienza con decreto presidenziale, nessuno compariva per il convenuto e per l’amministrazione; il pubblico ministero concludeva per l’improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Sulla prima contestazione il Collegio prende atto dell’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente in giudizio a norma dell’art. 140, comma 3, c.g.c.; ai sensi dell’art. 618 r.d. n. 827/1924, la dichiarazione di concordanza dei conti con le scritture dell’amministrazione è elemento imprescindibile per il deposito e per l’esame giudiziale, come chiarito dalle Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.

Sulla qualifica di agente contabile, dagli accertamenti del magistrato istruttore risulta che il convenuto rivestiva la carica di componente del collegio sindacale della società. La norma regionale che lo qualificava agente contabile è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024 per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

La Corte osserva che la disposizione individuava come agenti contabili soggetti privi della disponibilità delle partecipazioni regionali, anzi componenti di organi di controllo per i quali opera il conflitto di interesse. Essa contrasta con i principi della legislazione statale, che identificano l’agente contabile nel soggetto che ha il maneggio dei beni oggetto del conto e, per le partecipazioni societarie, nei soggetti dell’ente proprietario titolari dei diritti di socio, richiamando gli artt. 20, 29, 32 e 178 r.d. n. 827/1924, l’art. 9, comma 2, TUSP e l’art. 137 c.g.c.

La caduta della norma regionale non consente più di affermare la qualità di agente contabile ex lege del convenuto, quale componente del collegio sindacale e consegnatario delle quote. Né può configurarsi un agente contabile di fatto, mancando il maneggio nel senso indicato. Il giudizio è pertanto improcedibile per difetto di legittimazione passiva.

Il Collegio precisa che tale declaratoria non definisce la regolarità delle gestioni: i conti dovranno essere resi dal soggetto che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni, con l’amministrazione regionale tenuta all’esatto adempimento della disciplina degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile. Nulla sulle spese, in ragione della natura officiosa del giudizio e della mancata costituzione delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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