Consegnatario di beni mobili con debito di vigilanza: giudizio di conto improcedibile (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 47 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali è tenuto alla resa del conto giudiziale solo quando la consegna comporti un debito di custodia, con gestione di un deposito o magazzino alimentato da movimenti di carico e scarico e con obbligo restitutorio. Chi ha in consegna beni per solo debito di vigilanza, destinati all’uso continuativo degli uffici in qualità e quantità funzionali al loro funzionamento, non è agente contabile e non è soggetto al giudizio di conto. In assenza di tali presupposti, il giudizio di conto va dichiarato improcedibile. La mera elencazione dei beni inventariati non prova la gestione di magazzino.
Il Fatto
Il giudizio riguarda il conto giudiziale reso da un consegnatario di beni mobili del Comune, per l’esercizio finanziario 2019, depositato presso la Sezione in data 1° settembre 2020 e sottoscritto dall’agente in data 30 gennaio 2020, con il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario.
Con la relazione istruttoria il magistrato ha prospettato la carenza dei presupposti della resa del conto. Il consegnatario ha depositato memoria, aderendo a tale rilievo e chiedendo la declaratoria di improcedibilità. Il Pubblico Ministero ha concluso per la dichiarazione di improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione del rapporto. La disciplina richiamata è l’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, per il quale non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, né coloro presso i quali si trovino stampe, registri o oggetti destinati al servizio dell’ufficio. Da tale regola discende che i consegnatari con debito di vigilanza non sono tenuti alla resa del conto.
La Corte chiarisce il discrimine. Il debito di custodia presuppone che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dagli approvvigionamenti, con scorte e periodicità di rifornimento. A questo modello si collega la gestione contabile di beni, i movimenti di carico e scarico e l’obbligo restitutorio di quanto ricevuto. Il debito di vigilanza, invece, si esaurisce nella sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli uffici e sulle scorte operative assegnate.
Ne segue che i beni di consumo giacenti presso i singoli uffici, costituenti le scorte strettamente necessarie al loro funzionamento, sono esclusi dalla resa del conto giudiziale, restando fermi gli obblighi di rendicontazione amministrativa e di controllo di gestione. La Corte richiama sul punto i propri precedenti di Sezione, tra cui Sez. Calabria n. 39/2020 e Sez. Liguria n. 133/2016, oltre a Sez. Calabria n. 313/2020, Sez. Veneto n. 217/2018 e Sez. Abruzzo n. 102/2015.
Applicando tali principi, il Collegio rileva che i beni elencati erano in uso continuativo agli uffici e non custoditi in un deposito per essere distribuiti. Sul piano formale, la sola elencazione dei beni inventariati non dimostra la gestione in magazzino, secondo il modello 24 di cui al D.P.R. n. 194/1996. Mancavano, quindi, le operazioni di carico e scarico e, con esse, i presupposti normativi della resa del conto.
Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. La Corte non pronuncia sulle spese, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari.
Nota della Redazione
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