Perequazione pensioni, legittimo il raffreddamento della dinamica per gli importi elevati (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 36 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La modulazione della perequazione automatica delle pensioni di importo più elevato, introdotta dall’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, non è costituzionalmente illegittima. Essa non paralizza né sospende a tempo indeterminato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, ma si risolve in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati. La questione di legittimità costituzionale proposta in riferimento agli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost. è pertanto infondata, in continuità con i precedenti della Corte costituzionale che hanno escluso l’irragionevolezza degli interventi legislativi sulla perequazione.
Il Fatto
Numerosi ex appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato e all’Arma dei Carabinieri, tutti collocati in congedo, hanno convenuto in giudizio l’INPS davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria. I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto all’adeguamento delle rispettive pensioni secondo i principi di adeguatezza e sufficienza della retribuzione differita, nonché alla rivalutazione monetaria automatica nella misura del 100% per il biennio 2023-2024.
A fondamento della domanda, i ricorrenti hanno censurato l’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022, che ha ridotto la perequazione per i trattamenti di importo più elevato, chiedendo la rimessione della questione alla Corte costituzionale. Nelle more, i difensori hanno depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio, richiamando la sentenza della Corte costituzionale che aveva dichiarato infondate le questioni di legittimità sulla medesima norma.
La Motivazione della Corte
L’INPS non ha accettato la rinuncia agli atti, sicché il giudizio è proseguito nel merito. Il Giudice contabile ha ritenuto fondate le argomentazioni della difesa dell’Istituto, secondo cui l’incidente di costituzionalità proposto dai ricorrenti costituisce una vexata quaestio sulla quale la Corte costituzionale si era già pronunciata a più riprese, senza che la sentenza da ultimo intervenuta assumesse carattere novativo.
La Corte ha ricostruito il quadro degli interventi legislativi in materia previdenziale, rilevando come il Legislatore abbia ripetutamente introdotto misure di accesso anticipato al pensionamento, di sostegno sociale e di uscita anticipata per i lavoratori dipendenti, tutte dotate di ragionevole copertura finanziaria. In tale prospettiva si colloca la norma censurata, che prevede la modulazione della perequazione delle pensioni di importo più elevato.
Il Giudice ha richiamato i precedenti della Corte costituzionale che hanno escluso l’irragionevolezza di simili interventi, ricordando come l’azione sulla perequazione non abbia l’effetto di paralizzare o sospendere a tempo indeterminato la rivalutazione dei trattamenti pensionistici, neppure di quelli più elevati. Essa si risolve, piuttosto, in un mero raffreddamento della dinamica perequativa, attuato con indici graduali e proporzionati.
Tali considerazioni, secondo la Corte, valgono anche per la norma introdotta con la legge di bilancio per il 2023, come confermato dal Giudice delle Leggi con la pronuncia richiamata dai ricorrenti. La domanda è stata pertanto respinta. Quanto alle spese, il Giudice ha rilevato che la questione non presentava carattere di sostanziale novità, ma ha anche considerato che il giudizio era stato introdotto prima della decisione della Corte costituzionale posta a base della rinuncia, e che l’esito dell’incidente trascende il singolo contenzioso: sussistono pertanto giuste ragioni per la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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