Esecuzione del giudicato sulla carta docente per il personale precario (TAR Emilia-Romagna n. 513 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile quando l’Amministrazione non abbia dato esecuzione al giudicato del giudice ordinario, essendo decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96, convertito in legge n. 30/97. La notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero è idonea a far decorrere tale termine. Accertata l’inosservanza del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine e nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, un Commissario ad acta. Non è dovuto compenso al commissario quando questi sia un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 412/2023 in data 27 giugno 2023 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con tale pronuncia era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2020/2021, per l’importo di Euro 500,00 annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.

La ricorrente assume che la decisione sia rimasta ineseguita, nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale non si sono costituiti in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, alla luce di quanto documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione non costituitasi, sussistono i presupposti per il rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod. proc. amm.

Risulta infatti scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La sentenza era stata notificata in data 30 dicembre 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.

La decisione richiama numerosi precedenti conformi dei tribunali amministrativi, tra cui TAR Sicilia, Catania, Sez. I, 24 luglio 2025 n. 2432, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 9 luglio 2025 n. 1209 e TAR Umbria 3 aprile 2025 n. 370, a conferma dell’indirizzo consolidato sulla decorrenza del termine dalla notifica al domicilio digitale.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o in dirigente o funzionario delegato.

Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi Euro 1.200,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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