Divieto di monetizzazione delle ferie e dimissioni volontarie del militare (Cons. Stato n. 1770 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La monetizzazione sostitutiva dei giorni di licenza ordinaria non fruiti costituisce deroga di stretta interpretazione al generale divieto di valutazione in denaro del periodo di ferie, posto dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, che non ammette estensioni analogiche. Le sole ipotesi derogatorie ammesse sono quelle in cui il mancato godimento deriva da eventi anomali e non prevedibili, ovvero non imputabili alla volontà del personale o alla negligente vigilanza dell’amministrazione. Quando la cessazione del rapporto di servizio dipende da una domanda volontaria di collocamento in congedo, la sopravvenuta infermità del militare è circostanza in concreto ininfluente, perché non costituisce la causa della fine del servizio. Il diniego di monetizzazione è quindi esito vincolato, che non richiede motivazione rafforzata.

Il Fatto

Un sottufficiale dell’Esercito italiano, in servizio presso un reggimento di sostegno TLC, presentò domanda di collocamento in congedo nell’aprile 2012. Poco dopo, una sopravvenuta patologia, certificata dalla competente commissione medica, ne determinò l’inidoneità temporanea al servizio militare incondizionato fino al marzo 2013. Al rientro in servizio il militare fruì di parte della licenza ordinaria, ma non dei residui 32 giorni, e venne poi collocato in quiescenza.

L’istanza di liquidazione dei giorni non goduti fu respinta dall’amministrazione militare, che richiamò la circolare della Direzione generale per il personale militare del 28 marzo 2013 e l’incompatibilità tra la domanda di congedo e le fattispecie derogatorie ivi contemplate. Il TAR Veneto respinse il ricorso. Il militare propose appello, insistendo sulla natura imprevedibile e involontaria della patologia.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 5, comma 8, del decreto-legge n. 95/2012, applicabile ratione temporis. La norma impone la fruizione obbligatoria di ferie, riposi e permessi ed esclude in nessun caso trattamenti economici sostitutivi, estendendo il divieto alle ipotesi di cessazione del rapporto per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. La circolare ministeriale del 2013 conferma tale lettura e ammette la monetizzazione solo per eventi anomali e non prevedibili — decesso, dispensa per inidoneità permanente e assoluta — ovvero non imputabili alla volontà del personale o alla negligente vigilanza dell’amministrazione.

Il Collegio qualifica la monetizzazione come deroga di stretta interpretazione, insuscettibile di applicazione analogica. Su questa base respinge la tesi dell’appellante, secondo cui le fattispecie della circolare sarebbero esemplificative di un elenco più ampio comprensivo delle patologie certificate.

Il passaggio decisivo è di ordine fattuale. La patologia, pur oggettivamente imprevedibile, è ininfluente: la domanda di collocamento in congedo era stata presentata 41 giorni prima della certificazione medica, senza alcuna coartazione dell’amministrazione. Il rapporto si è dunque concluso per dimissioni volontarie, non revocate dopo la cessazione dell’inidoneità e il rientro in servizio attivo per circa tre settimane. Le dimissioni rientrano espressamente tra i casi sottoposti al divieto dalla fonte primaria.

Quanto ai richiami dell’appellante, la Corte li ritiene non dirimenti. La pronuncia della Sez. VI n. 5043 del 2010 riguardava fatti non imputabili all’interessato ed era resa in un contesto ordinamentale anteriore al d.l. n. 95/2012. Il parere della Sez. I n. 154 del 2020 concerneva un pensionamento automatico per limiti di età, non dimissioni a domanda, e comunque non vincola il Collegio. Il richiamo alla pronuncia della Corte dei conti della Valle d’Aosta n. 20/2013 è superato dalla constatazione che, nel caso concreto, il rapporto non è cessato in modo anomalo o non imputabile al lavoratore.

Da qui il rigetto anche della censura sulla carenza di motivazione: il diniego è esito vincolato e necessitato, non predicandosi alcun onere motivazionale rafforzato. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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