Indebito pensionistico non ripetibile in presenza di legittimo affidamento del pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 13 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero di indebito pensionistico, l’Istituto previdenziale non può agire sulla base del solo elemento oggettivo dell’errore di quantificazione, prescindendo da ogni valutazione sull’affidamento del pensionato. L’amministrazione deve verificare la sussistenza di tale affidamento alla stregua dei parametri elaborati dalla giurisprudenza — decorso del tempo, rilevabilità dell’errore, importo del trattamento e ragioni della modifica — e, ove lo ravvisi, deve darne atto e non recuperare l’indebito. Ne discende che il pensionato, in presenza di legittimo affidamento, può opporre l’irripetibilità già in sede amministrativa, senza essere costretto ad agire in giudizio. Le somme erogate e non dovute non sono ripetibili e, in caso di controversia favorevole al pensionato, vanno maggiorate degli interessi legali dalla data di versamento dei singoli ratei.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di pensione, riceveva dall’INPS una nota con cui l’Istituto le comunicava che, per un errore in sede di liquidazione del trattamento, le era stato erogato un importo non dovuto di € 1.973,77 netti, di cui veniva disposto il recupero mediante ritenuta rateizzata su cinque mensilità. La pensionata proponeva ricorso amministrativo in autotutela, senza ottenere riscontro, e adiva quindi la Sezione giurisdizionale chiedendo l’accertamento dell’irripetibilità del credito già riscosso, la restituzione della somma anticipata, gli interessi legali e il risarcimento del danno da svalutazione monetaria.

L’INPS si costituiva chiedendo un rinvio per il ricalcolo e l’eventuale rivisitazione del provvedimento, o in alternativa il rigetto del ricorso. Il giudizio attraversava numerosi differimenti, anche per il trasferimento del magistrato designato, fino all’udienza di decisione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è accolto. La Corte muove dall’art. 206 d.P.R. n. 1092/1973, che esclude il recupero delle rate di pensione riscosse e non dovute a seguito di revoca o modifica del provvedimento, salvo che la revoca o la modifica siano state disposte in seguito all’accertamento di fatto doloso dell’interessato. Nella specie l’errore era imputabile all’Istituto, che aveva applicato in modo errato i miglioramenti contrattuali del CCNL 2019-2021.

Il Collegio richiama le Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 2 del 2012 e n. 33 del 2017: in caso di errore nella quantificazione dell’assegno, l’INPS non può limitarsi al recupero fondato sul solo dato oggettivo, ma deve valutare l’affidamento del pensionato secondo i parametri del decorso del tempo, della rilevabilità dell’errore, dell’importo e delle ragioni della modifica. Ove l’affidamento sia ravvisabile, l’amministrazione deve darne atto e non recuperare.

Ne deriva che il pensionato può opporre l’irripetibilità fin dall’origine, già in sede amministrativa, quando gli venga intimata la restituzione di un indebito non recuperabile o sia operata una trattenuta sulla pensione. In caso di esito favorevole, la somma va maggiorata degli interessi legali a titolo compensativo dalla data di versamento dei singoli ratei.

Nel caso concreto l’Istituto aveva riscontrato il maggior importo dopo cinque anni dalla concessione della pensione: € 39,60 lordi su un importo mensile di € 3.160,53 e € 27,79 netti su un totale di € 2.279,00. Si tratta di importi minimi, in ordine ai quali è ragionevole escludere che il pensionato potesse dubitare della spettanza del trattamento percepito per cinque anni. Rileva inoltre l’oggettiva complessità dei calcoli, riconosciuta dalla stessa parte pubblica, che si era riservata un secondo controllo mai effettuato. La Corte censura infine, quale contrario alla buona fede nei rapporti pubblicistici, l’obbligo per il pensionato di ricorrere in via giudiziale per un chiarimento dovuto in autotutela.

Le somme erogate a titolo di trattamento eccedenti il dovuto sono pertanto dichiarate non ripetibili. Il disinteresse dell’Istituto e la soccombenza giustificano la condanna alle spese processuali, liquidate in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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