Responsabilità contabile per illegittima riprogrammazione dei fondi POR e violazione dell’evidenza pubblica (Corte dei Conti Sez. II App. n. 8 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rimodulazione finanziaria di risorse POR da una sottomisura all’altra, disposta con decreto dirigenziale monocratico senza l’approvazione del Comitato di sorveglianza né la comunicazione alla Commissione, integra riprogrammazione abusiva, in violazione del regolamento CE n. 1260/1999, e costituisce condotta gravemente colposa foriera di danno erariale. La modifica dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento a gara conclusa, mediante scorrimento della graduatoria e ampliamento dei beneficiari, viola la lex specialis e i principi dell’evidenza pubblica. Il riconoscimento di debiti fuori bilancio a seguito di ottemperanza configura danno erariale, ma gli oneri accessori maturati per il lungo lasso temporale non possono imputarsi agli agenti. In sede contabile il giudice non può superare, in danno del convenuto, la quota di responsabilità fissata nella domanda attorea, pena il vizio di ultrapetizione.
Il Fatto
La Regione Campania, con delibera di Giunta, aveva finanziato per un milione di euro un progetto di trasferimento delle buone prassi formative, prelevando le risorse dalla misura 3.5 del POR Campania 2000-2006. Due dirigenti regionali, rispettivamente responsabili del Fondo sociale europeo e della misura di riferimento, rimodulavano successivamente le risorse, spostandole dalla misura 3.5 alla 3.9, e ampliavano l’affidamento già aggiudicato ai primi tre classificati di una gara per studi e analisi.
All’esito di controlli sulla certificazione della spesa, la Regione revocava il finanziamento. Il contenzioso civile si concludeva con la condanna della Regione al pagamento di oltre un milione di euro in favore del raggruppamento aggiudicatario, poi riconosciuto come debito fuori bilancio. La Procura contabile citava i due dirigenti per il danno erariale; la Sezione campana li condannava in primo grado. Entrambi proponevano appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello riunisce i gravami e affronta le eccezioni preliminari. Quanto alla dedotta tardività dell’atto di citazione, il Collegio ritiene che il diniego di proroga, a norma dell’art. 68, comma 3, c.g.c., non precluda al pubblico ministero contabile l’ulteriore termine di quarantacinque giorni. La locuzione “entro i successivi quarantacinque giorni” opera per entrambe le ipotesi di diniego, non essendo limitata alla prima richiesta. L’atto, notificato entro tale termine, è pertanto tempestivo.
Quanto all’ampliamento della domanda tramite secondo invito a dedurre, la Corte osserva che la reiterazione dell’invito è ammessa, purché non eluda surrettiziamente la decadenza del potere istruttorio dei centoventi giorni. Nel caso concreto la Procura ha corretto un errore materiale nella quantificazione del debito, mantenendo immutato il nucleo essenziale della contestazione: il principio di sostanziale corrispondenza tra invito e citazione resta salvaguardato.
Sulla prescrizione, la Corte richiama le Sezioni riunite e afferma che il termine quinquennale decorre dal perfezionarsi del binomio condotta-evento: il fatto dannoso si compie con il riconoscimento dei debiti fuori bilancio del 2022, non con le condotte del 2006-2007. L’art. 21 del d.l. 76/2020, di natura sostanziale, limita la responsabilità alle sole condotte dolose verificatesi nel periodo indicato e non si applica retroattivamente.
Nel merito, la Corte conferma la colpa grave. La rimodulazione dei fondi, in contrasto con la delibera di Giunta e con la lex specialis, ha ampliato il finanziamento in assenza di procedura concorsuale. Lo scorrimento della graduatoria a gara conclusa ha violato la par condicio e il divieto di variazioni sostanziali. La Corte accerta l’utilitas assente: le prestazioni, pur eseguite, erano identiche per tutti gli aggiudicatari a fronte di un costo triplicato, con inutile esborso per l’Amministrazione.
La Corte accoglie invece i motivi sulla quantificazione. Gli oneri accessori maturati per la lunga durata della vicenda non sono imputabili agli appellanti; il danno si ridetermina in € 364.169,16. La quota imputata al secondo appellante non può superare il 50%, limite della domanda attorea, in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c.. Il potere riduttivo è escluso per la manifesta violazione delle norme.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.