Contributi comunitari percepiti senza titolo di conduzione: responsabilità contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 1 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti comunitari nel settore della Domanda Unica, il diritto al premio presuppone un titolo giuridico di conduzione dei fondi valido ed efficace, non essendo sufficiente la materiale coltivazione o detenzione delle superfici. Il produttore che dichiari il possesso a titolo di proprietà di terreni già rientrati nella disponibilità dell’ente assegnante per effetto di sentenza di risoluzione contrattuale passata in giudicato, e che continui a presentare domande uniche di pagamento, crea artificialmente le condizioni del beneficio. Ne consegue la responsabilità contabile per danno erariale a carico del percettore, con condanna alla restituzione delle somme indebitamente incassate, oltre interessi legali.
Il Fatto
Il convenuto aveva acquistato con patto di riservato dominio alcuni terreni agricoli siti in agro di Bitonto e Palo del Colle. Non essendo state pagate le rate del prezzo concordato, il contratto è stato risolto con sentenza della Corte di Appello di Roma, passata in giudicato, che ha ricondotto la disponibilità dei fondi all’ente venditore.
Negli anni dal 2014 al 2020 il convenuto ha comunque inserito i medesimi terreni nella consistenza aziendale, dichiarandone il possesso a titolo di proprietà, e ha presentato le domande uniche di pagamento, ottenendo contributi comunitari a carico del FEAGA. La Procura regionale ha contestato la percezione indebita e ha citato il convenuto per il risarcimento del danno. Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha condiviso integralmente la richiesta della Procura. Il punto di partenza è la disciplina dei titoli di conduzione: il produttore deve dimostrare di condurre i fondi in qualità di proprietario o in forza di contratti di godimento, oppure di diritti reali, fornendo un titolo valido ed efficace. La titolarità del diritto all’aiuto spetta solo a chi vanti un legittimo titolo di conduzione, non essendo sufficiente la sola coltivazione materiale del fondo.
Richiamando la Circolare AGEA n. 35 del 24.04.2001 e il quadro comunitario, la Corte ha ribadito che il requisito della consistenza territoriale dichiarata nel Fascicolo Aziendale deve essere sostenuto da idonei titoli, dalla data di efficacia degli stessi. La materiale detenzione o il possesso dei terreni non bastano: occorre un titolo legale a fondamento della disponibilità delle superfici.
La giurisprudenza contabile richiamata ha precisato che l’accertamento dei titoli giuridici che legittimano la disponibilità dei fondi è funzionale a evitare abusi e truffe e a garantire che gli aiuti pervengano agli effettivi aventi diritto. Nel caso concreto, il convenuto ha presentato le domande per sette campagne e ne ha percepito i premi pur non avendo più la legittima disponibilità dei terreni, già tornati all’ente dal 2003 per effetto della sentenza di risoluzione.
La Corte ha poi valorato la disciplina sulle dichiarazioni eccessive intenzionali e il divieto di creare artificialmente le condizioni del beneficio, in contrasto con gli obiettivi della legislazione agricola. Il comportamento del percettore è stato ritenuto intenzionalmente preordinato alla creazione delle condizioni fittizie, con produzione all’ente erogatore di documentazione non corrispondente alla realtà. Di qui la qualificazione del contributo come danno erariale, con condanna al risarcimento in favore di AGEA, oltre interessi legali, e con spese di giudizio poste a carico del convenuto soccombente.
Nota della Redazione
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