Carta docente, inottemperanza del Ministero e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 425 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, opera quale condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza quando il titolo consista in una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro in favore di un creditore privato. Decorso inutilmente tale termine e accertato il difetto di qualsiasi pagamento, anche parziale, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza dell’amministrazione e le assegna un nuovo termine per l’integrale adempimento. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere negata quando la sua applicazione risulti manifestamente iniqua, valutando in concreto le condizioni del debitore pubblico e l’esiguità del credito.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere al ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata all’amministrazione.
Decorso senza esito il termine dilatorio, il ricorrente ha agito davanti al TAR Lombardia per ottenere l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora per il ritardo. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza contestare il credito né indicare lo stato della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal titolo azionato, definitivo e ritualmente notificato, e verifica il decorso del termine di centoventi giorni per il pagamento. La documentazione e le dichiarazioni di parte dimostrano che l’amministrazione non ha corrisposto alcuna somma, neppure in via parziale.
La resistente non ha formulato deduzioni sul punto né ha rappresentato l’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato né nell’an né nel quantum. Da qui la declaratoria di inottemperanza e l’assegnazione al Ministero di un nuovo termine di centoventi giorni dalla pubblicazione per i pagamenti dovuti.
In caso di inutile decorso, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, trattandosi di adempimento connesso ai suoi doveri istituzionali. Il commissario provvede entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Collegio esclude invece la penalità di mora. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ne consente l’esclusione quando l’applicazione sia manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare in concreto. Richiamando le Sezioni Unite n. 15 del 2014, il Tribunale considera le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni troppo afflittive.
Nel caso specifico rilevano i vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l’esiguità del debito, che rende la misura eccessivamente afflittiva. Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate in euro 800,00 e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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