Carta docente al precario eseguita con astreinte e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3465 del 04.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’ordine contenuto in una sentenza passata in giudicato e la condanna a darvi esecuzione entro il termine fissato, nominando il commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Su richiesta di parte, e in presenza dei presupposti di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il giudice fissa la penalità di mora in misura pari al saggio d’interesse legale vigente in ciascun giorno di ritardo, limite non manifestamente iniquo per espressa previsione normativa. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme la penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza. Il termine finale coincide con l’esecuzione del pagamento ovvero con il trasferimento effettivo del potere al commissario.

Il Fatto

La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito per cinque anni scolastici, dal 2018/19 al 2022/23. Con sentenza n. 1821/2023 del 20 luglio 2023 il Tribunale di Milano ha accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, e ha condannato l’Amministrazione a provvedere e a rifondere le spese.

Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita, l’interessata ha proposto giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un dato non contestato: l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano e resta inadempiente. La decisione è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è stata notificata al Ministero in data 28 luglio 2023.

Risultano pertanto integrate le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Il ricorso è fondato e l’Amministrazione va condannata a eseguire il giudicato, anche per le spese, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Decorso inutilmente tale termine, provvederà nei successivi novanta giorni un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale per il personale scolastico o in un dirigente delegato. Trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’ente debitore, non è prevista alcuna liquidazione di compenso.

Quanto alla penalità di mora, il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nel testo modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. La astreinte va commisurata, per ogni giorno di ritardo, a una percentuale della somma liquidata, comprensiva del capitale e delle spese di giudizio ed esclusiva di interessi, i.v.a., c.p.a. e altri contributi. Tale percentuale è fissata nel saggio d’interesse legale vigente in ciascun giorno di ritardo, misura che la norma stessa qualifica come non manifestamente iniqua.

La decorrenza è quella indicata dalla disposizione, dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento. Il termine finale è individuato nel momento dell’esecuzione ovvero nel trasferimento effettivo del potere al commissario, secondo l’orientamento del Cons. Stato, Sez. IV, n. 5014/2015, cui si affiancano Cons. Stato, Sez. III, n. 4711/2014 e Cons. Stato, Sez. V, n. 2547/2012. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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