Emersione: irregolarità del rapporto anche per inosservanza dell’iter sullo straniero (Cons. Stato n. 2900 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari di cui all’art. 103 d.l. n. 34/2020, la nozione di irregolarità del rapporto instaurato con cittadini stranieri non si esaurisce negli aspetti contributivi, rilevanti in via assorbente per i soli rapporti con cittadini italiani o dell’Unione europea. Essa comprende anche l’inosservanza dell’iter procedimentale delineato dall’art. 22 d.lgs. n. 286/1998. Il rapporto di lavoro è quindi irregolare ai fini dell’emersione quando il datore di lavoro ha contrattualizzato lo straniero in pendenza di una condizione di soggiorno irregolare, ancorché il rapporto sia instaurato e produttivo di effetti ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. Il diniego fondato sulla pretesa preesistenza di un rapporto regolare è pertanto illegittimo.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, aveva già intrattenuto un rapporto di lavoro domestico, interrotto nell’agosto 2019 dopo il mancato rinnovo del permesso provvisorio. Dall’aprile 2020 era stata riassunta con un monte ore maggiore e, in virtù del d.l. n. 34/2020, proposta per l’emersione.

Lo Sportello Unico per l’immigrazione rigettava la domanda sul presupposto che il rapporto di lavoro fosse già regolarmente instaurato prima dell’istanza, con conseguente difetto del requisito dell’irregolarità. Il TAR Lazio respingeva il ricorso, escludendo la rilevanza della mancata traduzione, ritenendo l’atto vincolato e non annullabile per omesso preavviso di rigetto, e confermando la preesistenza di un rapporto regolare. Respinta anche la domanda risarcitoria. Propone appello la cittadina straniera.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello sul motivo assorbente relativo alla violazione dell’art. 103 d.l. n. 34/2020. Il Collegio rileva che l’intera controversia si fonda sul travisamento della nozione di irregolarità del rapporto di lavoro rilevante ai fini emersivi.

La Corte distingue la fattispecie in esame da quella della regolarizzabilità dello straniero occupato in pendenza della procedura di protezione internazionale. Nella specie, la cittadina straniera era priva di titolo di soggiorno dalla notifica della decisione che aveva respinto l’istanza di protezione internazionale, e versava quindi in condizione di irregolarità rispetto alla normativa sull’immigrazione.

Il passaggio centrale riguarda il perimetro della nozione. Il Collegio esclude che la irregolarità possa ridursi ai soli aspetti contributivi. Questi ultimi operano in via assorbente per i rapporti con cittadini italiani o dell’Unione europea, per i quali la domanda si rivolge direttamente all’INPS. Per i rapporti con cittadini stranieri, invece, l’accezione si arricchisce dei riflessi della condizione di straniero, regolati dall’art. 22 d.lgs. n. 286/1998: di qui l’esigenza di un’ermeneusi di più ampio respiro sistematico.

Ne deriva che per irregolarità deve intendersi anzitutto l’inosservanza dell’iter procedimentale dettato dall’art. 22 d.lgs. n. 286/1998, presidiato penalmente al comma 15. Il rapporto è sì instaurato, ma irregolare agli effetti della normativa sull’immigrazione, e ricade nell’alveo della procedura di emersione speciale. La Corte richiama, in senso conforme, la giurisprudenza formatasi sulla manovra emersiva del 2009 (Cons. Stato, sez. III, n. 2044 del 2012).

L’appello è quindi accolto e il provvedimento di rigetto annullato in riforma della sentenza impugnata. La domanda risarcitoria è invece respinta, non essendo configurabile una condotta colposa dell’Amministrazione a fronte delle oscillazioni giurisprudenziali richiamate. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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