Controllo PNRR del Comune: ritardi e obbligo di aggiornamento ReGiS (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 303 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione delle risorse del PNRR, approva il referto sullo stato di attuazione dei progetti alla data del 30.06.2025 e formula all’ente locale le conseguenti raccomandazioni. L’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021, convertito con legge n. 108/2021, e l’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994 fondano un controllo finalizzato a verificare il rispetto del cronoprogramma, l’avanzamento dei pagamenti e la correttezza dei dati inseriti sulla piattaforma ReGiS. Il riscontro di ritardi, di una percentuale di pagamenti non allineata alle risorse accertate e di discordanze nelle informazioni trasmesse giustifica l’invito dell’ente a porre quanto necessario al superamento delle criticità. L’adempimento non è meramente formale: esso incide sulla corretta rappresentazione e sull’effettiva capacità di spesa dei fondi assegnati.

Il Fatto

La Sezione di controllo per la Regione siciliana ha esaminato l’attuazione, alla data del 30.06.2025, dei progetti finanziati con risorse del PNRR e del PNC facenti capo al Comune di Adrano (CT). L’istruttoria si è svolta attraverso una richiesta di riscontro inviata all’ente in data 09.06.2025, seguita dall’acquisizione della nota di risposta del 05.08.2025.

Al fine di garantire il pieno contraddittorio, la Sezione ha trasmesso all’ente la bozza di referto in data 11.11.2025, acquisendo le controdeduzioni al protocollo del 20.11.2025. Il Magistrato istruttore ha quindi chiesto il deferimento e il Presidente ha convocato l’adunanza, nella quale la Sezione ha approvato il referto e formulato gli inviti conseguenti.

La Motivazione della Corte

Il controllo esercitato si fonda sull’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021, che attribuisce alla Corte dei conti la verifica sull’impiego delle risorse del PNRR, e sull’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, che disciplina il controllo sulla gestione. La Sezione richiama inoltre l’art. 100, secondo comma, della Costituzione e le norme sull’ordinamento degli enti locali.

Dall’esame della documentazione e delle risposte fornite dall’ente emerge un ritardo rispetto al cronoprogramma di alcuni progetti, individuati dai rispettivi codici CUP. La Sezione rileva altresì che la percentuale dei pagamenti rispetto alle risorse accertate non risulta adeguata e che sulla piattaforma ReGiS sono state accertate discordanze nei dati trasmessi.

Su queste basi la Corte approva l’allegato referto e invita l’amministrazione, nell’ambito della propria discrezionalità, a porre quanto necessario per recuperare il ritardo sul cronoprogramma, incrementare ulteriormente la percentuale dei pagamenti rispetto alle risorse accertate e aggiornare la piattaforma ReGiS eliminando le discordanze rilevate.

La deliberazione è indirizzata anche al Segretario generale dell’ente, nell’esercizio della propria attività di coordinamento, affinché ponga in essere quanto ritenuto necessario per dare attuazione alla pronuncia. La Sezione si riserva di verificare lo stato di avanzamento dei progetti in ritardo e di quelli per i quali non è stato possibile valutare il rispetto delle scadenze procedurali.

La pronuncia dispone, infine, la trasmissione al Sindaco, al Segretario generale e all’Organo di revisione, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013. Il controllo si connota così come funzione di monitoraggio e di stimolo, destinata a verifiche successive sull’effettivo superamento delle criticità riscontrate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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