Conto giudiziale azioni: irregolare se manca relazione e criterio patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 119 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di azioni di un ente locale è irregolare quando non riporta tutte le partecipazioni societarie detenute dall’Ente, omette la relazione sulla gestione e indica il valore delle partecipazioni secondo il criterio del valore nominale. Il valore delle azioni e delle partecipazioni va esposto secondo il metodo del patrimonio netto per le società controllate o partecipate; per le partecipazioni inferiori al 20 per cento è sufficiente il costo di acquisto rettificato dalle perdite di valore durevoli. L’agente contabile consegnatario di azioni svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione, con la conseguenza che il conto deve dare contezza delle direttive impartite e delle modalità di esercizio della gestione.

Il Fatto

Il conto giudiziale delle partecipazioni societarie di un Comune, per l’esercizio 2023, è stato reso dal consegnatario di azioni e sottoscritto dal Sindaco, con parificazione del responsabile del servizio finanziario. Il Magistrato designato all’esame, con relazione, ha rimesso gli atti al Collegio ai sensi degli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile, rilevando che il conto non poteva considerarsi regolare.

Tre i profili contestati: l’omessa stesura di una dettagliata relazione dell’Ente sulla gestione del consegnatario; l’omessa resa della relazione annuale sulle variazioni delle partecipazioni; l’esposizione del valore delle partecipazioni al valore nominale anziché al patrimonio netto, con mancata corrispondenza tra l’elenco delle partecipazioni del conto e quello completo. La Procura regionale ha concluso per la non regolarità dei conti, indicando il modello 22 quale unico schema di conto per il consegnatario di azioni e partecipazioni.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dal principio per cui l’agente contabile consegnatario di azioni è chiamato a svolgere un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’Ente alle riunioni societarie ed esercita i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica, non meramente materiale. Il conto deve perciò contenere non solo la descrizione dei titoli e la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con indicazione dei motivi delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione da parte delle società e le modalità di applicazione delle direttive impartite.

La Corte richiama il consolidato orientamento contabile e la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il sindacato sul conto non può essere limitato al titolo originario nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni di valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti. Precisano le Sezioni Unite, nel testo richiamato, che l’esposizione al solo valore nominale, per la sua staticità, non è indicativa del reale valore della partecipazione quando siano intervenute variazioni del patrimonio netto. Il Collegio osserva, inoltre, che l’agente contabile può essere chiamato a rispondere solo delle operazioni esecutive o custodiali e di quelle poste in essere su direttive dell’amministrazione, non degli atti di complessivo esercizio dei diritti dell’azionista, demandati al giudizio di responsabilità.

Quanto al criterio di valutazione, la Sezione distingue in base alla natura della partecipazione. Per le società controllate o partecipate il valore aggiornato va determinato secondo il metodo del patrimonio netto, coerente con il principio contabile applicato al bilancio dell’Ente, così da assicurare un’esposizione contabile il più possibile veritiera e trasparente. Per le partecipazioni inferiori al 20 per cento è sufficiente indicare il costo di acquisto, rettificato dalle perdite di valore ritenute durevoli alla data di chiusura dell’esercizio.

Su queste basi il Collegio dichiara irregolare, senza addebito, il conto giudiziale delle azioni dell’esercizio 2023. Nulla per le spese. La decisione conferma un indirizzo consolidato della Sezione e delle altre Sezioni territoriali in materia di rendicontazione delle partecipazioni societarie degli enti locali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *