Conto consegnatario militare irregolare se reso solo a valore (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 413 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del consegnatario di beni mobili con debito di custodia deve essere reso a quantità e valore, con indicazione della specie, qualità e categoria dei beni oltre che del valore risultante dagli inventari. La rappresentazione della sola massa in valore, suddivisa per titoli e priva della tipologia e quantità dei materiali, non è idonea a rappresentare la gestione. Le scritture contabili prodotte in corso di giudizio dall’Amministrazione, ciascuna espressiva di un singolo profilo gestionale, sono mere integrazioni e non valgono a sanare il conto. In difetto del prospetto riepilogativo unitario il conto è irregolare e l’agente non può essere ammesso a discarico, anche in assenza di ammanchi.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto del consegnatario di beni mobili di una dislocazione dell’Esercito Italiano per l’esercizio 2021, depositato nel novembre 2022. Con relazione di irregolarità il Magistrato istruttore ne ha chiesto l’iscrizione a ruolo, rilevando che il conto era costituito dal solo mod. 16/M, riepilogo valutativo delle variazioni, e che non risultava trasmessa la relazione dell’organo di controllo interno prevista dall’art. 139, comma 2, c.g.c.
L’agente ha depositato memoria difensiva, sostenendo di aver utilizzato la modulistica prevista dalle Istruzioni tecnico-applicative. L’Amministrazione ha prodotto ulteriori scritture contabili, invocando la prassi del deposito del solo mod. 16/M e rendendo disponibile la restante documentazione. La questione approda così all’esame del Collegio sulla regolarità del conto e sull’ammissione a discarico.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dal quadro normativo di riferimento. Gli artt. 32, 33 e 194 del r.d. n. 827/1924 impongono al consegnatario di rendere il conto secondo la specie, qualità e categoria dei beni e secondo il valore risultante dagli inventari. L’art. 626 del r.d. n. 827/1924 e l’art. 519 del d.P.R. n. 90/2010 prescrivono scritture cronologiche e sistematiche nelle quali siano indicate, a quantità e a valore, consistenze iniziali, aumenti, diminuzioni e rimanenze. Lo stesso principio è ribadito dall’art. 23, comma 2, del d.P.R. n. 254/2002 e dall’art. 629 del r.d. n. 827/1924, che vieta di giudicare i conti a materia in relazione al solo valore.
Il documento depositato espone gli aumenti e le diminuzioni espressi soltanto in valore e suddivisi per titoli, senza alcuna indicazione della tipologia e della quantità dei beni. Ne deriva che il conto, così come presentato, non è rappresentativo della gestione, che deve essere resa a quantità e valore. La Sezione richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui la mancata adozione di un determinato modello non incide sulla validità del conto, purché questo esibisca sostanzialmente tutti i dati richiesti dalla legge.
Le scritture prodotte in corso di giudizio dall’Amministrazione — modelli CM/4, CM/5A e D, CM/6A e B — sono valutate come meramente integrative e complementari rispetto a quella depositata. Nel complesso contengono gli elementi necessari alla corretta rappresentazione, ma nessuna di esse, singolarmente, ottempera alle prescrizioni di legge. Esse avrebbero dovuto essere trasmesse alla Corte illo tempore, non semplicemente tenute a disposizione.
Il Collegio afferma un principio di carattere generale: il conto non è dato dall’insieme di singole e separate scritture, ma da una rendicontazione complessiva e riepilogativa dell’intera gestione, contenuta in un unico prospetto idoneo a ricondurre ad unità i dati parziali. In assenza di tale prospetto alcun esame può essere condotto, non potendo il giudice sostituirsi all’agente nella rappresentazione dei fatti di gestione.
Quanto al verbale di passaggio delle consegne, non depositato, la Sezione ricorda che l’accertamento delle consistenze è adempimento obbligatorio ex art. 517, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 90/2010 e art. 182 del r.d. n. 827/1924, funzionale a evitare una situazione di confusione della gestione. Infine, l’omessa relazione dell’organo di controllo interno non è addebitabile all’agente, ma all’Amministrazione. Pur in assenza di ammanchi, il conto è dichiarato irregolare e l’agente non è ammesso a discarico.
Nota della Redazione
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