Perequazione pensioni 2023-2024 e questioni di costituzionalità già decise (Corte dei Conti Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 e dell’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023, già dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale, non possono essere riproposte al giudice contabile. La graduazione del meccanismo perequativo dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS costituisce esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa. Il giudice che abbia constatato il difetto di giurisdizione per alcune posizioni soggettive, in quanto relative a ex dipendenti di banca iscritti alla gestione ordinaria INPS, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Il principio della ragione più liquida consente di definire il giudizio sulla questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti in quiescenza e già dipendenti di amministrazioni pubbliche, hanno adito la Corte dei conti lamentando che l’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 e l’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023 avevano previsto, per il biennio 2023-2024, una riduzione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS.
Hanno chiesto l’accertamento del diritto alla integrale rivalutazione del trattamento pensionistico e, in subordine, la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la dedotta illegittimità delle norme. Nel corso del giudizio, le questioni sollevate da altre sezioni giurisdizionali sono state decise dalla Consulta con le sentenze n. 19 del 2025 e n. 167 del 2025. L’I.N.P.S., costituitosi, ha eccepito il difetto di giurisdizione per due ricorrenti, già dipendenti di Banca d’Italia.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha anzitutto esaminato l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’I.N.P.S. riguardo a due ricorrenti. Dall’estratto conto previdenziale è emerso il rapporto di lavoro con la Banca d’Italia e la riconduzione della prestazione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ne discende la giurisdizione del giudice ordinario, in linea con la giurisprudenza contabile richiamata.
L’accoglimento di tale eccezione ha assorbito la questione di incompetenza territoriale per uno dei due ricorrenti, essendo stato dichiarato residente all’estero. La Corte ha invece disatteso l’eccezione di nullità del ricorso per carenze espositive, applicando il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente la decisione sulla base della questione di più agevole soluzione.
Nel merito, i ricorrenti non contestavano la scorretta applicazione delle norme da parte dell’Ente previdenziale, ma la loro stessa legittimità costituzionale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 19 del 14 febbraio 2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 sollevate dalle sezioni giurisdizionali per la Campania e la Toscana. Con la successiva sentenza n. 167 del 13 novembre 2025, la stessa Consulta ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla sezione per l’Emilia-Romagna.
I giudici costituzionali hanno quindi negato l’illegittimità della norma in riferimento agli artt. 1, 3, 4, 23, 36, 38 e 53 Cost., cioè a tutti i parametri invocati dai ricorrenti. Quanto al dedotto contrasto con l’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 6 e 1P1 CEDU, la Corte ha rilevato che la giurisprudenza europea non impedisce una riduzione ragionevole e proporzionata del trattamento pensionistico, purché rifletta un corretto bilanciamento tra interesse generale e diritti fondamentali. Per il comma 135 è sufficiente il richiamo alle medesime considerazioni, trattandosi del medesimo meccanismo.
Non residuava dunque spazio per ritenere non manifestamente infondate le censure, ai sensi dell’art. 23, legge n. 87/1953. Il ricorso è stato respinto e, in considerazione della definizione di due posizioni su questione pregiudiziale e della pronuncia della Consulta per le altre, le spese sono state compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c..
Nota della Redazione
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