Conto giudiziale regolare e discarico degli agenti in assenza di ammanchi (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 398 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale degli agenti contabili può essere dichiarato regolare e gli agenti ammessi a discarico quando la rendicontazione, pur non compilata in forma autonoma dal subagente, presenti un livello di analiticità tale da consentire l’imputazione dei singoli fatti di gestione a ciascun agente e la verifica dell’ammissibilità delle spese sostenute. In assenza di ammanchi e qualora la gestione sia avvenuta in conformità alle modalità stabilite dall’ordinamento regionale, non osta all’approvazione del conto il mancato riversamento del fondo cassa residuo entro la chiusura dell’esercizio, stante la relativa esiguità degli importi.
Il Fatto
Nel giudizio di conto iscritto al n. 32449 del registro di segreteria, il Magistrato istruttore, con la relazione di irregolarità n. 151 del 17 marzo 2025, chiedeva l’iscrizione a ruolo dell’udienza del conto giudiziale n. 65300, depositato il 20 marzo 2020, reso dagli agenti contabili della Regione Veneto in relazione alla gestione delle minute spese di una struttura regionale per l’esercizio 2017, in ottemperanza alla sentenza-ordinanza della Sezione n. 18 del 2020.
L’istruttoria evidenziava una gestione sostanzialmente regolare, pur in presenza di due profili critici: il subagente non aveva compilato un autonomo conto giudiziale e l’anticipazione ricevuta non era stata restituita entro l’esercizio, con formazione di residui. Il riversamento, avvenuto il 28 marzo 2018, aveva comunque consentito la quadratura delle scritture. Entrambi gli agenti si costituivano con memorie difensive, chiedendo la dichiarazione di regolarità del conto e il discarico.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina la composizione del conto, articolato in quattro prospetti, e il procedimento di rendicontazione, comprensivo del provvedimento di approvazione e parifica del conto ricompilato, della relazione dell’organo di controllo interno e del provvedimento di approvazione definitiva con deposito tramite l’applicativo telematico, in conformità all’art. 139 c.g.c.
L’analisi dei movimenti dimostra che le anticipazioni, pari a quindici operazioni, e i pagamenti, pari a centoquindici operazioni, furono posti in essere in via pressoché esclusiva dal subagente, mentre nessuna operazione risulta effettuata dall’economo. Tale circostanza avrebbe imposto la compilazione di un autonomo documento di rendicontazione, contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva del subagente, che aveva invocato un ruolo meramente saltuario di sostituzione.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che il livello di specificità delle annotazioni contenute nel conto analitico della gestione, sostanzialmente equivalente a un giornale di cassa, consenta non solo l’imputazione dei singoli fatti di gestione all’agente che li ha posti in essere, ma anche la verifica dell’ammissibilità delle tipologie di spesa, tutte afferenti al funzionamento dell’ufficio e ricomprese tra quelle autorizzate dalla delibera della Giunta Regionale n. 2440/2002, che richiama l’art. 23 della legge regionale n. 6/1980.
La gestione del fondo economale è avvenuta in conformità alle modalità dell’ordinamento regionale. Il mancato riversamento del fondo cassa residuo entro l’esercizio non osta all’approvazione del conto, in ragione della relativa esiguità degli importi e della sostanziale quadratura delle scritture. In assenza di ammanchi, il conto può essere dichiarato regolare e gli agenti ammessi a discarico. In mancanza di statuizione di condanna non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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