Controllo sui rendiconti degli enti locali e chiusura senza osservazioni (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 410 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sui rendiconti degli enti locali, esercitato ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 e dell’art. 148-bis TUEL, si conclude con la chiusura dell’esame senza osservazioni quando dalla situazione finanziaria complessiva, risultante dai questionari, dagli schemi di bilancio e dalle attestazioni dell’Organo di revisione, non emergano profili di criticità o irregolarità suscettibili di specifica pronuncia di accertamento o di segnalazione. La valutazione è complessiva e si riferisce agli aspetti presi in considerazione; la deliberazione dispone inoltre la trasmissione all’Organo di revisione e al Sindaco, con obbligo di comunicazione all’Organo consiliare.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i rendiconti degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 e 2024 di un comune, con approfondimenti istruttori sugli aspetti più significativi della gestione finanziaria nel periodo considerato. L’esame è stato avviato sui questionari redatti dall’Organo di revisione, sugli schemi di bilancio e sugli altri allegati trasmessi alla BDAP.
Sulla base della richiesta del Magistrato istruttore, la questione è stata deferita al Collegio in camera di consiglio per l’adozione della pronuncia prevista dall’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito i risultati di amministrazione conseguiti nei quattro esercizi esaminati, dando conto della composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno. L’analisi distingue la parte accantonata, la parte vincolata, la parte destinata agli investimenti e la parte disponibile.
La Sezione ha verificato le principali poste. Sul versante degli accantonamenti, rileva il Fondo crediti di dubbia esigibilità, iscritto per importi contenuti e decrescenti nel periodo, unitamente agli altri accantonamenti. Non risultano allocazioni al fondo anticipazioni di liquidità, al fondo perdite società partecipate né al fondo contenzioso.
La parte vincolata risulta alimentata dai vincoli derivanti da trasferimenti e dai vincoli formalmente attribuiti dall’ente, mentre non emergono vincoli derivanti da leggi e principi contabili né vincoli da contrazione di mutui. La parte disponibile presenta valori positivi in tutti gli esercizi considerati.
Dalla situazione finanziaria complessiva dell’Ente, risultante dall’esame dei questionari, dagli schemi di bilancio, dagli altri allegati inviati alla BDAP e dalle attestazioni dell’Organo di revisione, non sono emersi, per gli aspetti presi in considerazione, profili di criticità o irregolarità suscettibili di specifica pronuncia di accertamento o di segnalazione ai sensi di legge. Su queste basi il Collegio ha disposto la chiusura dell’esame dei rendiconti senza osservazioni, nei limiti e termini indicati in parte motiva.
La deliberazione prevede inoltre la trasmissione della pronuncia, a mezzo sistema Con.Te., all’Organo di revisione e al Sindaco, con obbligo per quest’ultimo di comunicare all’Organo consiliare i contenuti del provvedimento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.