Controllo finanziario Cineca su fondi rischi e crediti aiuti di Stato (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 130 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti sottoposti a vigilanza non si esaurisce nella verifica della regolarità contabile, ma si estende alla congruità degli accantonamenti ai fondi rischi in relazione agli elementi di incertezza ancora pendenti. La definizione favorevole di una procedura di infrazione europea in materia di aiuti di Stato non determina, di per sé, il venir meno dell’esigenza di una prudente valutazione del rischio, quando restino pendenti contenziosi nazionali sull’ammontare dei crediti e sulla richiesta di restituzione di contributi già erogati. L’iscrizione di un fondo rischi costituisce, pertanto, oggetto di raccomandazione da parte della Sezione, in adesione al principio di prudenza e al principio di revisione ISA Italia 570 sulla continuità aziendale.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli enti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio interuniversitario Cineca per l’esercizio 2023.
Il Consorzio, ente privato senza scopo di lucro qualificato come organismo in house providing, opera nel settore del supercalcolo e dei servizi informatici per università, enti di ricerca e ministeri. Nel periodo in esame risultano pendenti contenziosi promossi da operatori del settore informatico, che hanno contestato la natura di aiuti di Stato dei contributi erogati dal Ministero per i servizi resi, con richieste di restituzione di somme relative agli esercizi dal 2005 al 2014.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento, dando atto dell’inserimento del Consorzio nell’elenco delle amministrazioni pubbliche del conto economico consolidato e della definitiva affermazione, da parte del Consiglio di Stato n. 9452, dell’esistenza del controllo analogo sull’attività dell’Ente, secondo lo schema dell’in house c.d. frazionato.
Il nucleo del rilievo riguarda il contenzioso relativo ai contributi ex Miur. I decreti di stanziamento delle annualità 2015-2018 sono stati impugnati e i giudizi, in più gradi, risultano ancora sospesi in attesa della definizione della procedura comunitaria. La decisione della Commissione europea del 21 novembre 2024, che ha escluso la natura di aiuto di Stato delle misure in favore del Consorzio, è stata valutata positivamente, ma la Sezione rileva che gli elementi di incertezza non sono del tutto superati, alla luce dei contenuti della sentenza n. 7012 del 2020 della Corte di cassazione.
Assume rilievo, in particolare, la richiesta ministeriale di restituzione dei contributi percepiti dal 2005 al 2014, per un ammontare complessivo di euro 136.662.142, per la quale il Consorzio non ha iscritto alcun accantonamento. A fronte di un’esposizione residua verso il Mur di euro 62.759.349 per i crediti 2015-2018, risulta stanziato un fondo rischi su crediti di euro 52.485.317.
La Sezione raccomanda pertanto un’attenta valutazione delle iscrizioni ai fondi rischi sui predetti crediti, con adeguata considerazione della situazione di rischio, richiamando anche il rilievo del Collegio dei revisori in ordine al costante monitoraggio dell’equilibrio economico-finanziario in conformità al principio di revisione ISA Italia 570. Sul versante contabile, l’esercizio 2023 si chiude con un utile di euro 4.060.517, in decremento del 65,6 per cento rispetto all’esercizio precedente, per effetto di un incremento dei costi della produzione del 25,1 per cento superiore a quello del valore della produzione.
Analogamente, con riferimento ai contenziosi civili e agli altri giudizi pendenti, la Corte raccomanda di monitorare costantemente i giudizi e di valutare l’adeguatezza del fondo rischi già costituito, in adesione al principio di prudenza.
Nota della Redazione
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