Riscatto oneroso maggiorazioni servizio militare anche per militare cessato dal servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 137 del 30.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto al riscatto oneroso delle maggiorazioni di servizio previsto dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 spetta al militare che abbia effettivamente prestato il servizio utile, anche se cessato dal servizio permanente e transitato all’impiego civile. La norma richiede esclusivamente l’avvenuto svolgimento dei periodi di servizio da supervalutare, non la permanenza dello status di militare in servizio attivo al momento della domanda. Il fatto costitutivo del diritto si identifica con l’effettivo svolgimento del servizio, mentre la domanda e il pagamento dell’onere costituiscono mere modalità di esercizio di un diritto già acquisito. La disciplina non contempla alcun termine decadenziale, dovendosi escludere preclusioni temporali in assenza di espressa previsione di legge. Il diniego dell’Istituto previdenziale fondato sulla sola qualifica formale del richiedente è pertanto illegittimo.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente del Ministero della difesa presso l’Arma dei Carabinieri, era stato collocato in congedo a domanda in data 31.08.2008, senza diritto a pensione, dopo aver maturato un periodo di servizio effettivo ultraventennale. Non avendo conseguito il diritto al trattamento di quiescenza, presentava in data 24.11.2023 domanda di riscatto oneroso dei periodi di servizio militare ai fini della maggiorazione contributiva ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997.

L’INPS comunicava il mancato accoglimento sul presupposto che la facoltà di riscatto fosse riservata al personale in servizio attivo nel ruolo militare. Il ricorrente adiva quindi la Corte dei conti per l’accertamento dell’illegittimità del diniego e la declaratoria del proprio diritto, richiamando la giurisprudenza contabile favorevole. L’Istituto, costituendosi, invocava una pronuncia della stessa Sezione a sostegno della tesi restrittiva.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al giudice consiste nello stabilire se, per il valido esercizio del diritto di riscatto ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, occorra rivestire lo status di personale in servizio attivo nel ruolo militare e se sussista un termine entro cui esercitare la facoltà. In via preliminare, il Giudice dichiara inammissibile la memoria integrativa depositata dal ricorrente, non autorizzata.

Nel merito, la Corte condivide l’interpretazione accolta dalla giurisprudenza contabile, richiamando Sez. II Centrale d’Appello n. 223/2021, Sez. giur. Lombardia n. 12/2024, Sez. giur. Toscana n. 36/2024, Sez. giur. Puglia n. 345/2020 e n. 21/2022, nonché Sez. giur. Piemonte n. 278/2022. Il diritto alla maggiorazione sorge con il verificarsi del fatto costitutivo, rappresentato dall’effettivo svolgimento del servizio utile, mentre la domanda di riscatto e il pagamento dell’onere costituiscono solo modalità operative di esercizio di un diritto già presente nella sfera giuridica del destinatario.

Il Collegio sottolinea come la giurisprudenza contabile abbia escluso l’esistenza di un termine decadenziale per la presentazione dell’istanza. In ambito previdenziale è ben possibile che un soggetto vanti un diritto senza proporre immediatamente la domanda: ciò non ne preclude l’esercizio, salva espressa previsione di decadenza, che nella specie non sussiste.

Poiché la legge richiede esclusivamente l’aver prestato i servizi indicati e non la permanenza della qualifica militare al momento della domanda, non è consentito restringere il beneficio a chi, avendo svolto periodi meritevoli di supervalutazione, muti poi qualifica nel tempo. Il precedente invocato dall’INPS è giudicato non conferente, riguardando un soggetto privo dello status di militare già all’entrata in vigore del d.lgs. n. 165/1997, mentre il ricorrente è cessato dal servizio nel 2008, dopo l’adozione della disposizione.

Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto al riscatto delle maggiorazioni nel limite massimo di cinque anni. Le spese legali sono compensate in ragione delle difficoltà interpretative e dell’oscillazione giurisprudenziale; nulla si dispone sulle spese di giustizia, per la sostanziale gratuità dei giudizi pensionistici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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