Pensione privilegiata per aggravamento: decorrenza dalla data dell’ultima verifica (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 363 del 26.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di pensioni di privilegio del personale militare, in caso di aggravamento delle infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio e compensate con indennità una tantum di Tabella B, il diritto a pensione privilegiata di ottava categoria, Tabella A, non decorre dalla data della domanda di aggravamento, bensì dalla data dell’ultima verifica medico-legale dalla quale risulti accertata la nuova e più grave classificazione. Per il periodo antecedente a tale verifica resta adeguato il trattamento indennitario di Tabella B già conseguito. La revisione del trattamento privilegiato per aggravamento, ai sensi dell’art. 70 del d.P.R. n. 1092/1973, può essere richiesta senza limiti di tempo per far valere i maggiori diritti dell’invalido.

Il Fatto

Il ricorrente, già soldato di leva, aveva riportato un incidente durante il servizio militare, con conseguente infermità alla spalla sinistra. Il Ministero della Difesa, su parere della C.M.O. di Napoli, gli aveva dapprima concesso una indennità una tantum pari a tre annualità di ottava categoria, Tabella B, e poi, su istanza di aggravamento, una ulteriore annualità della stessa indennità.

Il ricorrente ha quindi agito davanti alla Sezione giurisdizionale per la Campania chiedendo il riconoscimento della pensione privilegiata vitalizia di ottava categoria, Tabella A. La vicenda si è intrecciata con un separato giudizio, definito con sentenza poi annullata con rinvio dalla seconda sezione centrale d’appello, che ha rimesso la causa alla Sezione per il prosieguo.

La Motivazione della Corte

Il Giudice monocratico ha preliminarmente disposto la riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva totale e oggettiva parziale. Ha poi richiamato la disciplina dei trattamenti pensionistici di privilegio per il personale militare, contenuta negli artt. 67, 68 e 69 del d.P.R. n. 1092/1973, applicabili anche ai militari in servizio di leva.

La Corte ha fondato la propria decisione sul parere reso dal C.M.L. presso la Corte dei conti, ritenuto dettagliato, completo ed esaustivo. Il Collegio ha accertato che la patologia attuale costituisce aggravamento della primitiva infermità, con interdipendenza tra le due, riconoscendo il diritto a un diverso trattamento pensionistico privilegiato, individuato nell’ascrizione in ottava categoria di Tabella A a far data dall’ultima verifica.

Sono state respinte le doglianze del Ministero. Quanto all’asserito superamento dei limiti della consulenza, il Giudice ha osservato che la riunione dei giudizi consente l’unificazione delle valutazioni e una cognizione piena della situazione sostanziale. Quanto all’assenza di uno specialista in ortopedia, la Corte ha condiviso la valutazione del C.M.L., che ha ritenuto non necessario l’affiancamento dello specialista di branca in ragione dell’oggetto dell’accertamento.

Il Giudice ha quindi affermato che l’interesse del ricorrente è soddisfatto con la concessione della pensione privilegiata, per sopravvenuto aggravamento, in ottava categoria di Tabella A a far data dall’1.10.2015, data dell’ultima verifica eseguita dalla C.M.O. Per il periodo antecedente ha ritenuto adeguata l’indennità una tantum di Tabella B già conseguita per quattro annualità. Ne è conseguita la condanna del Ministero al pagamento della pensione e degli arretrati, con rivalutazione e interessi nei limiti del cumulo parziale. Le spese del giudizio, anche di appello, sono state compensate per la complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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