Cumulo delle infermità e pensione privilegiata in settima categoria (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 266 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico militare avente ad oggetto il trattamento privilegiato, il giudice non è vincolato ai limiti fissati da una precedente ordinanza istruttoria quando le ulteriori infermità risultino, all’esito del supplemento di consulenza medico-legale, ricondotte a un unico complesso morboso interdipendente con quella già accertata. In tal caso le patologie escluse dalla delibazione possono essere valutate in via di cumulo ai sensi della Tabella F-1 allegata al d.P.R. n. 834/1981. La classificazione tabellare dell’infermità psichica non può fondarsi sul rilievo dell’obsolescenza della categoria nosografica richiamata nelle tabelle ministeriali, che resta parametro normativo vincolante per il giudice e per il consulente tecnico.

Il Fatto

Il ricorrente, ex Sottufficiale della Marina Militare, dopo oltre quattordici anni di servizio, veniva collocato in congedo su domanda in ragione di una patologia all’apparato uditivo. La C.M.O. di Taranto aveva in un primo tempo giudicato l’infermità dipendente da causa di servizio ma non invalidante; una successiva visita, a seguito di domanda di aggravamento, ascriveva l’affezione alla Tabella B con due annualità di ottava categoria. Il Ministero della Difesa disponeva quindi l’archiviazione della pratica, con mantenimento della posizione assicurativa presso l’INPS.

Il ricorrente agiva pertanto davanti alla Corte dei conti per ottenere la pensione privilegiata di categoria superiore. Con sentenza parziale n. 111 del 30.04.2025 il giudice rigettava le eccezioni di inammissibilità e riconosceva il trattamento privilegiato per la sola patologia uditiva, disponendo contestualmente, con separata ordinanza, un supplemento di parere medico-legale sulle ulteriori patologie, anch’esse oggetto della domanda di aggravamento.

La Motivazione della Corte

Il giudice aveva in precedenza delimitato l’ambito di cognizione alla sola infermità uditiva, escludendo le ulteriori patologie accertate dalla C.M.O. di Taranto perché non contemplate dalla domanda di aggravamento e per assenza della condizione di procedibilità dell’azione ex art. 153, comma 1, lett. b, c.g.c. Con l’ordinanza n. 37 del 30.04.2025, tuttavia, la Corte revocava quella delimitazione e richiedeva all’UML del Ministero della Salute la precisa classificazione tabellare delle patologie prima escluse.

Il parere pervenuto ha qualificato le infermità come un unico complesso morboso: la sindrome del colon irritabile è stata letta come somatizzazione della sindrome ansiosa con tratti di nevroticismo. Su tale base il consulente ha ritenuto l’infermità interdipendente con quella già accertata e ascrivibile alla settima categoria della Tabella A allegata al d.p.R. n. 834/1981, applicando per analogia la voce tabellare pertinente.

Il ricorrente contestava la qualificazione, sostenendo la natura nevrotica e non psicotica del disturbo e l’obsolescenza del riferimento all’isteria quale categoria nosografica. Il collegio medico ha replicato con ampia motivazione, distinguendo, muovendo dal rapporto con la realtà, la psicosi dalla condizione isterica e rilevando che l’isteria, pur non costituendo più diagnosi formale nei moderni manuali, è stata riscritta nei disturbi di sintomo somatico e dissociativi. La Corte ha condiviso questa impostazione, escludendo che il richiamo a una categoria ritenuta obsoleta, ma ben individuata nelle tabelle ministeriali, possa escluderne l’applicazione.

Il giudice ha quindi applicato il criterio del cumulo previsto dalla Tabella F-1 allegata al d.p.R. n. 834/1981, accogliendo la domanda formulata in via subordinata e riconoscendo il trattamento privilegiato di categoria superiore dal 1 marzo 2015, oltre interessi e rivalutazione secondo i principi delle Sezioni riunite n. 10/2002/QM. L’INPS e il Ministero della Difesa sono stati condannati in solido al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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