Debito di custodia e improcedibilità del giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 241 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili di un ente locale, gravato da un mero debito di vigilanza, non è tenuto alla resa del conto giudiziale, perché difetta la qualifica di agente contabile. Il debito di custodia, che sola fonda l’obbligo di rendicontazione ai sensi degli artt. 11 e 23 del d.P.R. n. 254/2002, presuppone l’incarico di gestire un deposito o magazzino alimentato da acquisizioni in stock e destinato a ricostituire le scorte operative. I beni giacenti presso i singoli uffici e le scorte strettamente necessarie all’ordinario funzionamento sono esclusi dalla resa del conto, fermo restando l’obbligo di rendicontazione amministrativa. Ne segue l’improcedibilità del giudizio di conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda il rendiconto reso per l’esercizio finanziario 2020 da un consegnatario di beni mobili in servizio presso un Comune delle Marche, addetto al Servizio Politiche Sociali. Il magistrato istruttore, con la relazione n. 389/2025, ha deferito il conto all’esame del Collegio dopo averne rilevato l’inidoneità a una proposta di regolarità e discarico. Il conto è stato trasmesso in ritardo all’amministrazione e poi depositato dalla stessa presso la Sezione giurisdizionale, rispettando i termini.
Il magistrato istruttore ha osservato che il conto, redatto su modello conforme al modello 24 di cui al d.P.R. n. 194/1996, elenca oltre mille beni (attrezzature, sistemi informatici, arredamenti) senza individuare i beni dati in consegna con debito di custodia. Ha quindi prospettato che l’atto non fosse qualificabile come conto giudiziale. L’agente contabile ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’insussistenza dell’obbligo di resa, avendo egli un solo debito di vigilanza, e l’improcedibilità del giudizio. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’improcedibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, secondo cui non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili d’ufficio per solo debito di vigilanza, e dall’art. 12 del d.P.R. n. 254/2002, che esclude espressamente i consegnatari con debito di vigilanza dall’obbligo di rendicontazione. Solo gli artt. 11 e 23 del medesimo decreto impongono il conto ai consegnatari con debito di custodia.
La giurisprudenza di settore, pur riconoscendo l’ampia portata dell’art. 93 del T.U.E.L., richiamato nella relazione istruttoria, ha circoscritto l’obbligo ai soli consegnatari con debito di custodia. Il debito di vigilanza connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale, riguardando la mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso e la gestione delle scorte destinate all’uso immediato.
La Corte fissa il criterio distintivo. Il debito di custodia si caratterizza per gestioni tipicamente di magazzino, che danno conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei connessi movimenti di carico e scarico e di un connesso obbligo restitutorio. Restano esclusi i beni giacenti presso i singoli uffici e le scorte operative necessarie all’ordinario funzionamento.
Nel caso concreto, come confermato dallo stesso consegnatario, i beni indicati nelle liste-inventario erano in uso all’ufficio per l’espletamento delle ordinarie funzioni istituzionali, non custoditi in un deposito per la successiva distribuzione. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione in magazzino. Grava dunque sull’agente un obbligo di vigilanza e non di custodia in senso tecnico.
Venuti meno i presupposti normativi della resa del conto, il giudizio è improcedibile. Essendo la decisione limitata a questioni preliminari, senza esame nel merito del conto, le spese processuali sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del c.g.c.
Nota della Redazione
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