Nessun parere della Corte dei conti sulla fondazione di partecipazione comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 382 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 presuppone che il soggetto partecipato sia qualificabile come organismo di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, secondo la definizione dell’art. 2, comma 1, lettera l, del d.lgs. n. 175/2016. La costituzione di una fondazione di partecipazione da parte di un ente locale esula dal perimetro applicativo della norma attributiva, sicché la Sezione regionale di controllo dichiara il non luogo a esprimersi. Restano riservate le valutazioni demandate ai successivi controlli di cui all’art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000.

Il Fatto

Un Comune ha approvato con deliberazione consiliare la partecipazione dell’Ente a una comunità energetica rinnovabile mediante adesione a una fondazione di partecipazione. Sull’atto è stata presentata richiesta di parere alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016.

Il magistrato istruttore ha ravvisato la possibile estraneità della fattispecie al perimetro applicativo dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 e ha richiesto la trattazione in sede collegiale, attivata nel termine di sessanta giorni previsto dalla norma.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione soggettiva richiesta dalla norma attributiva del potere. L’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 175/2016 delimita l’ambito del testo unico alle società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

Il successivo art. 2, comma 1, lettera l, precisa che per società si intendono gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche se con oggetto sociale consortile. La platea dei soggetti ammessi al controllo preventivo è dunque chiusa e definita dal legislatore.

La Corte richiama la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/2022/QMIG del 3 novembre 2022, che ha qualificato l’art. 5, comma 3, come norma attributiva di una peculiare attività di controllo, con esiti e parametri tipizzati, attivabile nel solo caso di costituzione di società o di acquisizione di partecipazione diretta o indiretta.

Su questa linea si collocano le precedenti deliberazioni n. 169/2023/PASP del 24 luglio 2023, n. 17/2023/PASP del 23 gennaio 2023 e n. 200/2022/PASP del 2 dicembre 2022, secondo cui il soggetto interessato deve necessariamente essere qualificabile come organismo societario.

Nel caso in esame il Comune sottopone alla Sezione il provvedimento di costituzione di una fondazione di partecipazione, soggetto giuridico estraneo al novero delle società. Ne consegue l’estraneità della fattispecie alla norma attributiva del potere e il non luogo a esprimersi, con trasmissione della deliberazione al Sindaco e riserva delle valutazioni ai controlli ex art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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