Controlli interni adeguati ma margini di miglioramento su gestione e PNRR (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 21 del 14.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il sistema dei controlli interni degli enti locali, disciplinato dall’art. 147 del d.lgs. n. 267/2000 e dalle successive disposizioni, integra un presidio essenziale del buon andamento e della sana gestione finanziaria. La sua valutazione da parte della Sezione regionale di controllo non si esaurisce nel riscontro formale dell’adozione dei regolamenti, ma attiene all’effettivo funzionamento delle singole tipologie di controllo. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile, in particolare, deve fondarsi su tecniche di campionamento orientate al rischio, dirette verso i settori più esposti a irregolarità. Il controllo di gestione e quello strategico richiedono reportistica tempestiva e indicatori idonei a misurare gli scostamenti rispetto agli obiettivi programmati. Con l’avvento del PNRR, gli enti attuatori devono adeguare il sistema dei controlli alla verifica di target e milestone, presidiando conflitti di interesse, frodi e tracciabilità delle risorse.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per le Marche ha esaminato i referti annuali sul funzionamento del sistema dei controlli interni trasmessi dal Comune di Ancona per gli esercizi 2020 e 2021, in applicazione dell’art. 148 del TUEL. I referti, redatti in forma di questionario secondo le linee guida della Sezione delle Autonomie, avevano fatto emergere criticità nell’organizzazione e nell’attuazione di alcune tipologie di controllo.
La Sezione ha quindi avviato un’istruttoria, chiedendo chiarimenti all’ente con nota protocollata. Il Comune ha risposto fornendo precisazioni sull’organizzazione dei controlli, sulle procedure di campionamento e sui percorsi di miglioramento avviati. La questione è giunta alla decisione della Sezione nell’ambito della propria funzione di controllo collaborativo.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. Il d.lgs. n. 286/1999 e il d.l. n. 174/2012 hanno ridisegnato il sistema dei controlli interni, articolandolo in controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo sugli equilibri finanziari, controllo sugli organismi partecipati e controllo sulla qualità dei servizi. Il controllo di regolarità rappresenta il presupposto di ogni altra verifica, poiché tutti gli altri controlli implicano a monte un giudizio di legittimità dell’azione amministrativa.
Quanto al controllo di regolarità amministrativa e contabile, la Sezione richiama la delibera della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2017/INPR, che valorizza la fase successiva e l’uso di un campionamento casuale fondato sulla valutazione del rischio. Il nuovo Regolamento sui controlli interni adottato dall’ente appare in linea con tali raccomandazioni, avendo previsto una selezione mirata del campione e un controllo penetrante sui contratti e sulle ordinanze dirigenziali.
Sul controllo di gestione, la Sezione osserva che l’ente ha correttamente articolato l’attività nelle sue fasi, ma rileva margini di miglioramento: due soli report periodici non garantiscono un monitoraggio costante degli scostamenti rispetto agli obiettivi. Il controllo di gestione, caratterizzandosi per la contestualità, esige segnalazioni tempestive che orientino le decisioni della dirigenza. Analogamente, il controllo strategico presenta margini di affinamento, in considerazione della complessa organizzazione dell’ente capoluogo di regione.
Con riferimento ai controlli sul PNRR, la Sezione sottolinea che l’obbligo di adeguare il sistema riguarda tutti gli enti attuatori, a prescindere dalla dimensione. L’ente ha costituito informalmente un gruppo di lavoro e ha formalizzato la governance nel 2023, adottando un Piano dedicato ai controlli successivi sugli atti finanziati. La Sezione invita a completare il sistema, integrando controlli preventivi e successivi, curando la tracciabilità nel sistema ReGis e presidiando i rischi di frode e conflitto di interesse.
All’esito, la Sezione accerta un adeguato sistema di controlli interni nelle sue articolazioni tradizionali, rilevando però la necessità di completare i controlli sui progetti finanziati con il PNRR e di perfezionare le metodologie del controllo di gestione e strategico. La deliberazione è trasmessa agli organi dell’ente per le determinazioni di competenza.
Nota della Redazione
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