Conto giudiziale, tardivo deposito documenti e non luogo a procedere (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 263 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine fissato dal magistrato istruttore per il deposito della documentazione utile alla disamina del conto giudiziale ha valenza meramente sollecitatoria e non può fondare una declaratoria di irregolarità ovvero di improcedibilità del conto. La reazione all’inadempimento documentale va ricondotta alle forme e alle modalità tipiche del potere istruttorio del giudice, non a una pronuncia in rito. Ammettere la chiusura in rito per mancato deposito consentirebbe, in presenza di ammanchi o di gestioni foriere di addebito, di sottrarre la gestione a ogni piena valutazione nel merito. Quando la documentazione sia comunque acquisita, ancorché tardivamente, e l’istruttoria risulti completata, il Collegio dichiara il non luogo a procedere e restituisce gli atti al magistrato istruttore.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale reso da una società concessionaria del servizio di gestione delle soste a pagamento per un Comune. Il magistrato istruttore, con relazione depositata il 14 maggio 2025, ha chiesto il deferimento del conto al Collegio. La richiesta si fonda sul mancato deposito, da parte del concessionario, della documentazione utile alla disamina del conto, nonostante la richiesta del 3 marzo 2025 e il successivo sollecito del 30 aprile.

Il concessionario non ha depositato la documentazione nei termini indicati. La Procura regionale, nelle conclusioni depositate in giudizio, ha chiesto la declaratoria di irregolarità o improcedibilità del conto. Il concessionario, a mezzo del proprio dirigente finanziario, ha depositato memoria dando contezza del tardivo deposito della documentazione, avvenuto il 15 maggio 2025. All’udienza del 12 novembre 2025 il rappresentante della Procura si è rimesso alle decisioni del Collegio.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica centrale attiene alle conseguenze del mancato o tardivo deposito della documentazione richiesta dal magistrato istruttore nell’ambito del giudizio di conto. Il Collegio muove dalla qualificazione del termine fissato per il deposito documentale: esso ha una chiara valenza sollecitatoria e non può condurre alla declaratoria di irregolarità ovvero di improcedibilità del conto, come pure richiesto dal magistrato istruttore e dalla Procura regionale.

La Corte individua la ragione della regola nella natura del rimedio. La reazione all’inadempimento documentale deve passare attraverso le forme e le modalità tipiche rimesse al potere istruttorio del giudice, finalizzate a conseguire la documentazione necessaria a una piena scrutinabilità del conto. Il percorso argomentativo poggia su un argomento di sistema: se il rito potesse chiudersi per il solo mancato deposito, sarebbe sufficiente, in caso di eventuali ammanchi o di gestioni foriere di addebito, non presentare la documentazione richiesta per sollecitare e ottenere una pronuncia in rito, con ciò precludendo la piena valutazione del modus operandi del gestore.

Su queste premesse il Collegio è stato chiamato a disporre una pronuncia di non luogo a procedere. Dalla disamina degli atti depositati risulta, infatti, che l’istruttoria inizialmente non riscontrata è stata completata grazie al deposito intervenuto, consentendo al magistrato istruttore di disporre della documentazione e rendendo non utile alcuna diversa statuizione. La Corte non ha pertanto accolto la richiesta di pronuncia in rito formulata dal magistrato istruttore e dalla Procura regionale.

Sul piano delle conseguenze processuali, la Corte dichiara il non luogo a procedere e dispone la restituzione degli atti al magistrato istruttore. Non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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