Bancarotta distrattiva: danno modesto non esime dalla verifica del pericolo concreto (Cass. pen. Sez. V n. 31446 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di pericolo concreto e di mera condotta: ai fini della prova non basta constatare l’atto distrattivo, occorrendo valutare la qualità del distacco patrimoniale e il suo reale valore economico, concretamente idoneo a recare danno ai creditori. Anche la distrazione di beni di modesto valore può integrare il reato, purché inserita in un contesto più ampio di spoliazione e cronologicamente vicina alla crisi o all’insolvenza. Il giudice di merito deve ricercare gli indici di fraudolenza, positivi o negativi, mediante una prognosi postuma che tenga conto della condizione patrimoniale dell’impresa e della congiuntura economica. La motivazione è viziata quando, rispetto a una singola condotta, omette di considerare le circostanze di contesto valorizzate per altre ipotesi distrattive, in termini di intrinseca contraddittorietà.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, ha assolto l’imputato, amministratore di una società dichiarata fallita, dai reati di bancarotta preferenziale perché il fatto non costituisce reato e da una ipotesi di bancarotta distrattiva perché il fatto non sussiste, confermando la condanna per la bancarotta documentale di cui agli artt. 220 e 16, comma secondo, n. 3, legge fall. e per un ulteriore episodio di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con pena immutata.
In particolare, l’imputato era stato ritenuto responsabile di non avere consegnato al curatore 862 fatture al momento della dichiarazione di fallimento e di avere distratto la somma di euro 3.500, parte del ricavato della vendita di un’autovettura sociale, mediante una anomala contabilizzazione registrata come credito verso soci e collegata a un pregresso finanziamento. Ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, concernente l’elemento materiale del reato di cui agli artt. 220 e 16, comma secondo, n. 3, legge fall., la Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. V n. 42618 del 24.09.2004) secondo cui il reato sussiste quando, entro il termine fissato, il fallito non ottempera all’ordine di deposito dei bilanci e delle scritture contabili contenuto nella sentenza dichiarativa, anche indipendentemente da una espressa richiesta degli organi della procedura. L’obbligo è imposto dalla legge e non è configurabile l’inevitabilità dell’errore (Sez. V n. 22205 del 26.02.2008, che richiama Corte cost. n. 364 del 1988). Non è richiesto che dalla condotta derivi l’impossibilità o la mera difficoltà di ricostruzione del patrimonio sociale, rappresentando proprio tale difficoltà il confine con la bancarotta documentale di cui all’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall., esclusa già in primo grado. Il reato è proprio, istantaneo con effetti permanenti: la consegna postuma rileva solo sul piano circostanziale (Sez. V n. 12929 del 14.02.2020).
Sul secondo motivo, relativo all’elemento soggettivo, la Corte conferma che i giudici di merito hanno correttamente collegato la soglia consumativa del reato al momento della dichiarazione di fallimento: l’imputato, in virtù del ruolo imprenditoriale assunto, avrebbe dovuto trovarsi nelle condizioni di assolvere il comando di legge. Il rifiuto opposto dal depositario delle scritture contabili si configura come circostanza post factum, non influente ai fini della ricostruzione della colpa. La censura è quindi priva di pregio.
È invece fondato il terzo motivo. La Corte ribadisce che la bancarotta per distrazione è reato di pericolo concreto e di mera condotta e che, sul dolo, occorre una puntuale analisi della fattispecie concreta, ricercando gli indici di fraudolenza necessari alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell’integrità patrimoniale, alla luce della condizione finanziaria dell’impresa e del contesto economico (Sez. V n. 38396 del 23.06.2017). Il valore del bene va rapportato non alle dimensioni dell’impresa, ma all’incidenza della sottrazione sugli interessi dei creditori; il pericolo reale deve permanere fino all’apertura della procedura (Sez. V n. 28941 del 14.02.2024).
Applicando tali principi, la motivazione di secondo grado non è adeguatamente argomentata e presenta profili di intrinseca contraddittorietà: la Corte territoriale ha confermato la natura distrattiva dell’operazione valorizzandone il carattere articolato, ma ha avanzato dubbi sulla consapevole volontà di pregiudicare i creditori rispetto alle condotte di cui ai capi b) e d), relative a prelievi di importi ben più ingenti. La conclusione sulla somma di euro 3.500 appare espressa senza adeguata considerazione delle circostanze di contesto, valorizzate invece per altre ipotesi. La sentenza è quindi annullata, limitatamente alla bancarotta distrattiva di cui alla lettera e), con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, con assorbimento del quarto motivo sul trattamento sanzionatorio.
Nota della Redazione
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