Ritardo conclusioni scritte PG in appello non viola difesa (Cass. pen. Sez. IV n. 39524 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio d’appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, la tardiva trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale, pur tempestivamente depositate, non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, stante il carattere tassativo delle nullità e l’assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi. Il ricorrente che se ne dolga ha l’onere di specificare il concreto pregiudizio che quel ritardo ha cagionato alle ragioni della difesa. La censura che si limiti a contestare il mancato accoglimento della richiesta di rinvio, senza allegare alcuna incidenza delle conclusioni intempestive sull’esito del giudizio, è generica e come tale inammissibile. Parimenti inammissibile è la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi formulata per la prima volta davanti al giudice di legittimità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 624 bis, comma 2, e 61 n. 5 cod. pen. e all’art. 367 cod. pen., ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, compresa la recidiva.
La difesa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla comunicazione, solo due giorni prima dell’udienza, delle conclusioni scritte del Procuratore generale, nonché la violazione di legge sul diniego delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena, chiedendo in subordine l’applicazione delle sanzioni sostitutive.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la disciplina del rito cartolare applicabile. L’art. 598 bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 34, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 150/2022, prevede che fino a quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenti le sue richieste. Per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2024 l’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022, come modificato dal d.l. n. 18/2024, mantiene in vigore le disposizioni dell’art. 23 bis d.l. n. 137/2020, che imponevano alla cancelleria l’invio immediato delle conclusioni ai difensori.
Tale previsione della comunicazione “immediata”, riconducibile alla più volte prorogata disciplina pandemica, non è più applicabile alle impugnazioni proposte dal 1° luglio 2024. Rispetto a queste vale il principio per cui le richieste della parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni sul deposito sono di mera cortesia, non sussistendo più un obbligo al riguardo.
Nel caso esaminato l’appello è stato proposto il 12 ottobre 2023, dunque prima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia: la fattispecie va valutata alla stregua dei principi elaborati con riferimento alla disciplina emergenziale. In tema di appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, la tardiva trasmissione delle conclusioni tempestivamente depositate dal procuratore generale non integra di per sé violazione del diritto di difesa, stante il carattere tassativo delle nullità e l’assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi.
Il ricorrente che se ne dolga deve quindi specificare il concreto pregiudizio che il ritardo ha cagionato alle ragioni della difesa. Il principio è stato ribadito anche con riguardo alla diversa ipotesi di intempestivo deposito delle conclusioni: resta fermo che l’imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio, dovendo dedurre un’effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all’esito del giudizio. Nella specie la difesa non ha dedotto alcunché sul contenuto delle conclusioni tardivamente trasmesse né allegato un pregiudizio connesso a quella conoscenza, limitandosi a censurare il silenzio della Corte d’appello sulla richiesta di rinvio: la doglianza è generica e inammissibile.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo ritiene manifestamente infondato. La difesa ha contestato il giudizio di comparazione omettendo un effettivo confronto con la decisione, che ha valorizzato l’assenza di condotte riparatorie e di elementi positivamente apprezzabili, con motivazione congrua e non bisognevole di analitica esposizione dei criteri adoperati. Infine, la richiesta di sanzioni sostitutive è stata formulata direttamente al giudice di legittimità, ciò che è precluso dalla natura del relativo giudizio. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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