Continuazione e attenuanti generiche, aumento di pena autonomamente motivabile (Cass. pen. Sez. VII n. 32434 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso di reati unificati dal vincolo della continuazione il giudice individua dapprima la violazione più grave, tenendo conto delle circostanze e del relativo giudizio di comparazione, e solo successivamente, determinata la pena base, opera su di essa l’aumento per la continuazione. Si tratta di operazioni distinte e autonomamente motivabili, sicché la riduzione conseguente al riconoscimento delle attenuanti generiche sulla pena base non si estende automaticamente all’aumento, in assenza di automatismi normativamente previsti. La concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante non impone, pertanto, l’adeguamento proporzionale dell’aumento per la continuazione, quando questo sia specificamente giustificato dall’autonoma gravità del reato satellite.
Il Fatto
La ricorrente è stata condannata, in primo grado e poi in appello, per il concorso in due reati di rapina aggravata, contestati in continuazione tra loro. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la responsabilità, riconoscendo però le attenuanti generiche in prevalenza sull’aggravante e rideterminando la pena complessiva in senso più favorevole rispetto a quella irrogata in primo grado.
Avverso la sentenza di appello la condannata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione quanto al riconoscimento del proprio contributo concorsuale, alla mancata concessione dell’attenuante della minima partecipazione e al mancato adeguamento dell’aumento per la continuazione dopo la riduzione della pena base.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente contestava la sussistenza del concorso nei reati di rapina, richiamando gli artt. 110 e 628 cod. pen. e le regole di valutazione della prova. La Corte rileva che il motivo reitera censure di merito già proposte in appello e ivi puntualmente affrontate, e che la motivazione della sentenza impugnata ricostruisce il contributo della ricorrente sulla base di un compendio indiziario grave, preciso e concordante. La richiesta di una diversa lettura delle risultanze probatorie si risolve in una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità.
Il secondo motivo riguardava il diniego dell’attenuante della minima partecipazione di cui agli artt. 114 e 110 cod. pen. La Corte osserva che la Corte territoriale ha escluso che il contributo fosse di efficacia causale marginale o trascurabile, trattandosi di un apporto stabile e non occasionale. Anche qui il motivo tende a una rivisitazione delle valutazioni discrezionali riservate al giudice di merito, con conseguente non consentita incursione nel merito.
Il terzo motivo affronta il nucleo giuridico della decisione. La ricorrente deduceva violazione dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen., sostenendo che l’aumento per la continuazione avrebbe dovuto essere ridotto in proporzione dopo il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante. La Corte giudica il motivo manifestamente infondato: la riduzione di un terzo ha riguardato la sola pena base e non doveva essere estesa all’aumento, in assenza di automatismi normativamente previsti. L’aumento è stato specificamente e autonomamente motivato con riferimento alla gravità del secondo fatto, alle modalità organizzate, preordinate e professionali della sua realizzazione, all’elevato valore del bene sottratto e alla condotta violenta esercitata sulla vittima.
La Corte enuncia il criterio generale: ai fini della determinazione della pena per più reati unificati dal vincolo della continuazione, il giudice deve dapprima individuare la violazione più grave, tenendo conto delle circostanze e del relativo giudizio di comparazione, e solo successivamente, determinata la pena base, operare su di essa l’aumento per la continuazione, trattandosi di operazioni distinte e autonomamente motivabili. Richiama in proposito Sez. 2, n. 26902 del 27/05/2025, Rv. 288450-01. Ne deriva che la Corte territoriale si è attenuta ai criteri di commisurazione di cui agli artt. 81, comma 2, e 133 cod. pen., senza violare il divieto di reformatio in peius, avendo peraltro rideterminato la pena complessiva in senso più favorevole alla ricorrente.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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