Omessa rilevabilità della prescrizione in caso di ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. 7 n. 12970 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di legittimità non può rilevare l’eventuale causa di non punibilità. Il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile non instaura un valido rapporto processuale d’impugnazione e determina la formazione del giudicato sostanziale. Ne consegue che la prescrizione del reato intervenuta prima della sentenza conclusiva del grado precedente non è rilevabile, poiché il giudice non è investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo. Il controllo demandato alla Corte di cassazione è finalizzato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la sentenza di primo grado con cui i ricorrenti erano stati ritenuti responsabili della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen. Gli imputati, con unico atto, proponevano ricorso per cassazione lamentando la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla dichiarazione di responsabilità, contestando altresì l’omessa dichiarazione dell’estinzione del reato per prescrizione.
La Motivazione della Corte
La settima sezione, nel ritenere il primo motivo di ricorso inammissibile, ha osservato che le doglianze erano finalizzate a ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie già motivatamente respinte in appello, estranea al sindacato di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui il controllo di legittimità è volto esclusivamente a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 2003). I giudici hanno evidenziato che la Corte territoriale aveva già rilevato come l’asserita inconsapevolezza della presenza del set di chiavi nel bagagliaio dell’autovettura non fosse stata nemmeno dedotta dagli imputati.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che l’art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina dell’inammissibilità. Tale disposizione enuncia una regola di giudizio che presuppone la proposizione di una valida impugnazione: la presentazione di un ricorso invalido osta a un valido avvio della fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale. Ne deriva che il giudice, non essendo investito del potere di cognizione sul merito, non può rilevare le cause di non punibilità, ivi compresa la prescrizione intervenuta prima della sentenza conclusiva del grado precedente, in conformità con l’orientamento delle Sezioni Unite n. 12602 del 2015. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 707 c.p. – Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità