Ottemperanza alla sentenza sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4314 del 30.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme è fondato quando, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’amministrazione non abbia effettuato alcun pagamento, nemmeno parziale. Il titolo esecutivo passato in giudicato e ritualmente notificato fa sorgere l’obbligo di integrale adempimento, con conseguente nomina del commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Non spettano la penalità di mora, ove manifestamente iniqua, né la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta, né gli interessi sull’importo della carta docente, indicato al valore nominale senza maggiorazioni ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Milano il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a mettere a disposizione del ricorrente, docente, la carta docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, per l’importo nominale di euro 500,00 annui, oltre accessori, con condanna alle spese distratte in favore del procuratore costituito.
Il titolo è passato in giudicato ed è stato notificato. Poiché l’amministrazione non ha corrisposto quanto dovuto, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione della sentenza. L’ottemperanza non riguarda le spese di lite, per le quali non è stata esperita l’azione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, rispetto al titolo esecutivo passato in giudicato e ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. La documentazione in atti e le dichiarazioni del ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali.
Il Ministero, costituitosi, non ha formulato deduzioni né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Il credito, pertanto, non risulta contestato né nell’an né nel quantum. Ne consegue la declaratoria di inottemperanza e l’assegnazione di un termine di 120 giorni dalla pubblicazione per l’integrale pagamento.
Per il caso di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, il quale, entro ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, darà corso al pagamento a carico dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, il commissario invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Sono respinte le ulteriori pretese. La penalità di mora è esclusa perché manifestamente iniqua, in considerazione del tempo trascorso e dell’entità delle somme. La rivalutazione non spetta trattandosi di debito di valuta. Non spettano neppure gli interessi, poiché l’importo della carta docente è indicato al valore nominale senza maggiorazioni, nemmeno per l’anno successivo a quello di erogazione, ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 28 novembre 2016.
Il ricorso è accolto nei limiti esposti. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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