Concessioni demaniali marittime: nessun diritto perpetuo al rinnovo automatico (TAR Liguria n. 299 del 29.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata anteriormente al d.l. n. 194/2009 non vanta alcun diritto sostanzialmente perpetuo sul bene demaniale. L’art. 36 cod. nav. configura la concessione come istituto di durata limitata, mentre il previgente art. 37, comma 2, cod. nav. attribuiva al concessionario uscente una mera prelazione, operante solo a parità di garanzie di proficua utilizzazione del bene nel pubblico interesse. La risalenza del titolo non fonda un diritto alla proroga o al rinnovo automatico, ma importa soltanto l’assegnazione di un congruo spatium temporis per ammortizzare gli investimenti, condizione rispettata nel caso concreto. L’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e l’art. 16 del d.lgs. n. 59/2010 trovano applicazione non retroattivamente, ma in ragione delle proroghe intervenute dopo il 28 dicembre 2009. Sono inammissibili per carenza di attualità le censure sull’indennizzo, proponibili solo dopo l’adozione degli atti concretamente lesivi.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo, originariamente rilasciata nel 1998 e poi ampliata, nonché destinataria di plurime proroghe ex lege. Con ricorso notificato nel dicembre 2023 ha impugnato la nota comunale che indicava la scadenza del titolo al 31 dicembre 2023, in forza della legge n. 118/2022, e la delibera di Giunta che aveva differito al 31 dicembre 2024 la cessazione delle concessioni in attesa delle gare.

La ricorrente ha chiesto anche la condanna del Comune al rilascio di titoli con rinnovo senza soluzione di continuità, deducendo la violazione del protocollo n. 1 CEDU, dell’art. 17 della Carta di Nizza, degli artt. 49, 56 e 63 TFUE, dell’art. 44 della direttiva 2006/123/CE e del principio del legittimo affidamento, con plurime istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Ha poi proposto motivi aggiunti, lamentando la mancata stima degli investimenti ai fini indennitari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene irricevibile l’impugnativa in aggiunzione, perché notificata tardivamente: con i motivi aggiunti non sono stati impugnati atti diversi, ma avanzate nuove censure che avrebbero potuto essere proposte entro l’ordinario termine decadenziale.

Nel merito, il Tribunale esclude che il concessionario possa vantare un diritto perpetuo sul sedime. L’art. 36 cod. nav. parla espressamente di concessione “per un determinato periodo di tempo”. Il previgente art. 37, comma 2, cod. nav. non attribuiva un rinnovo automatico, ma una prelazione rispetto agli altri aspiranti, da far valere solo in caso di equiordinazione delle domande, previa comparazione secondo il modello dell’art. 18 reg. es. cod. nav. (richiamata la giurisprudenza amministrativa in materia). Gli artt. 41 e 46 cod. nav. non mutano il quadro: riguardano l’ipoteca sulle opere del concessionario e il subingresso, soggetto ad autorizzazione. Il bene demaniale non è “cosa propria” del privato e la sua fruizione limitata risponde all’art. 823 cod. civ. Il convincimento soggettivo di un godimento sempiterno è un errore di diritto, insuscettibile di fondare un affidamento tutelabile.

Quanto alla direttiva Bolkestein, il suo carattere self-executing dal 28 dicembre 2009 e le quattro proroghe successive escludono ogni applicazione retroattiva: il titolo non può restare insensibile alla normativa sopravvenuta grazie alla mera estensione temporale. La sentenza Promoimpresa e Melis non riconosce un diritto alla proroga, ma impone un periodo transitorio per ammortizzare gli investimenti, condizione soddisfatta dal termine del 31 dicembre 2023 e dall’ulteriore differimento al 2024.

Nessuna analogia sussiste con la vicenda decisa dalla Corte di Giustizia nella causa Commissione c. Ungheria: là si estinguevano anzitempo diritti di usufrutto agrario, qui si tratta di risorse pubbliche scarse assegnate per tempo determinato mediante selezione. La normativa contestata adegua anzi l’ordinamento interno all’art. 12 della direttiva e all’art. 49 TFUE, con obbligo di disapplicazione delle norme interne contrarie.

Infine, le censure sull’indennizzo sono inammissibili per carenza di interesse, potendo essere proposte solo dopo il bando di gara o l’eventuale incameramento ex art. 49 cod. nav. Per la stessa ragione è respinta la richiesta di sospensione in attesa della pronuncia pregiudiziale. Il ricorso introduttivo è quindi parzialmente inammissibile e per il resto rigettato; le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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