Giudizio di valutazione annuale del personale penitenziario e termini ordinatori (TAR Lombardia n. 3706 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio valutativo annuale dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria costituisce espressione di ampia discrezionalità e si riferisce esclusivamente al rendimento del periodo considerato, restando autonomo rispetto ai giudizi conseguiti negli anni precedenti. La eventuale diminuzione del punteggio non impone, di per sé, un obbligo di motivazione analitica, essendo sufficiente che le ragioni del giudizio risultino dal parere del dirigente generale e dalla scheda valutativa. I termini previsti dall’art. 16 d.Lgs. n. 146/2000 per la conclusione della procedura hanno natura ordinatoria e non perentoria, salvo espressa qualificazione normativa. L’eccesso di potere per sviamento richiede elementi oggettivi e concordanti, non essendo sufficiente la sola prossimità temporale tra l’atto e vicende contenziese pregresse.
Il Fatto
La ricorrente, funzionaria del Corpo di polizia penitenziaria, impugnava dinanzi al TAR Lombardia la valutazione complessiva relativa all’anno 2023, adottata dal Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, con cui le era stato assegnato il punteggio di 118/120, inferiore di due punti rispetto all’annualità precedente.
La ricorrente deduceva il difetto di motivazione in ordine all’abbassamento del punteggio, la mancata considerazione dell’incarico di responsabile svolto presso un ufficio del Provveditorato Regionale, la tardività delle osservazioni del Provveditore e l’assenza di contraddittorio procedimentale. Con il secondo motivo lamentava sviamento di potere, collegando la riduzione del punteggio alla sentenza favorevole ottenuta in un precedente giudizio e ad altre vicende contenziese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge entrambi i motivi. Quanto al primo, osserva che il differenziale di due punti deriva dalla valutazione di 8/10 in luogo di 10/10 nel sotto-criterio C/2, relativo al livello di efficacia, efficienza e adeguatezza nello svolgimento di compiti eccezionali o fiduciari. Il punteggio conseguito rientra comunque nella fascia più alta e corrisponde al giudizio di pienamente conforme.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui ciascuna scheda valutativa si concentra sul rendimento del periodo di riferimento, con la conseguenza che la distonia rispetto ai giudizi precedenti non è di per sé indice di illegittimità. La natura ampiamente discrezionale del giudizio esclude un obbligo di motivazione particolarmente dettagliato, come affermato da TAR Lazio n. 15668 del 2025 e Cons. Stato n. 965 del 2023.
Le ragioni del punteggio risultano sufficientemente indicate nel parere del Provveditore, che ha evidenziato l’assenza di significativi contributi in incarichi comportanti particolare aggravio e la mancata disponibilità, per ridotta esperienza, ad assumere l’incarico di comandante di istituto. Non emergono profili di macroscopica illogicità o travisamento dei fatti. La mancata menzione analitica dell’incarico di responsabile non implica omissione valutativa, poiché la scheda esprime un giudizio sintetico complessivo (conf. TAR Lazio n. 4486 del 2024).
Quanto ai termini procedimentali, il Collegio rileva che l’art. 16 d.Lgs. n. 146/2000 non contiene elementi certi per qualificarli come perentori, dovendosi ritenere ordinatori: il potere amministrativo non viene meno alla loro scadenza (conf. Cons. Stato n. 4200 del 2024).
Infine, il secondo motivo è respinto perché la sola prossimità temporale tra l’atto e le vicende contenziese non dimostra lo sviamento, che richiede elementi precisi e concordanti idonei a rivelare in modo indubbio il fine distorto (conf. Cons. Stato n. 6681 del 2022). Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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